LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28577/2017 proposto da:
V.A.M.G., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico, 38 presso lo studio dell’avvocato Sinopoli Vincenzo che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lovelli Alfredo, Lovelli Angelo Raffaele;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 95 presso lo studio dell’avvocato Compagno Daniela che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Motolese Giovanni, Quaranta Ciro Antonio;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 280/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 28/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 da FIDANZIA ANDREA.
FATTO E DIRITTO
Il Collegio così provvede:
rilevato che nel panorama giurisprudenziale (corte Europea dei diritti dell’Uomo, caso Godelli c Italia del 22.9.2012, Corte Costituzionale, sentenza n. 278 del 2013, Corte di Cassazione n. 22838/2016; n. 15024/2016 e molte altre) la questione del conflitto tra il diritto all’anonimato della madre, che ha chiesto di non inserire il proprio nominativo nell’atto di nascita del figlio, ed il diritto dello stesso figlio a conoscere le proprie origini biologiche è stato oggetto di un vivace dibattito che ha ormai trovato un punto di equilibrio consolidato;
che, diversamente, la questione del conflitto tra il diritto della madre all’anonimato e quello del figlio all’accertamento del proprio status (con la proposizione dell’azione di accertamento giudiziale della maternità), oggetto di esame nel presente ricorso, non risulta ancora stata analizzata da questa Corte e presenta indubbi profili di novità, che ne consigliano la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione della medesima in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019