Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.24862 del 04/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Emilio Faà Di Bruno 15, presso l’avv. Marta Di Tullio, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, per procura in calce al ricorso, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo p.e.c.

martaditullio.ordineavvocatiroma.org e al fax n. 06/45477787;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall’Avv.ra Gen. Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– c/ric.te –

avverso il decreto del Tribunale di Roma, emesso il 2.3.2018 e depositato il 20.4.2018, n. R.G. 62147/17;

sentita la relazione in camera di consiglio del Pres. Giacinto Bisogni.

RILEVATO

che:

1. Il sig. I.L., cittadino *****, nato a *****, proponeva domanda di riconoscimento della protezione internazionale o in subordine della protezione umanitaria esponendo che nel corso di un conflitto intrafamiliare lo zio aveva ucciso suo padre continuando poi a minacciare lui e gli altri componenti della famiglia e arrivando sino a terrorizzarli con una aggressione armata alla abitazione familiare. Motivo per il quale aveva deciso di lasciare il paese ritenendo inutile la denuncia per la capacità di influenza dello zio sui responsabili territoriali della Polizia.

2. La Commissione territoriale di Roma ha respinto la domanda ritenendo poco attendibile la narrazione del richiedente asilo specificamente per la interruzione di ogni rapporto con i familiari rimasti in Nigeria esposti alle gravi minacce dello zio.

3. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 2 marzo – 20 aprile 2018, ha respinto il ricorso avverso il diniego pronunciato dalla Commissione perchè ha escluso che nei fatti esposti dal ricorrente potesse ricorrere alcuna delle ipotesi legittimanti il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e d’altra parte ha escluso che il ricorrente abbia allegato specifiche ragioni di vulnerabilità che consentano il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

4. Ricorre per cassazione il sig. I.L. e deduce sette motivi di impugnazione con i quali lamenta la mancata valutazione delle gravi condizioni in cui versa Edo State, sua regione di provenienza, e del rischio che correrebbe qualora ritornasse in patria.

RITENUTO

che:

5. Ai fini di una valutazione complessiva del ricorso specificamente in relazione alla situazione familiare esposta dal ricorrente e alle difficoltà di ottenere protezione dalle autorità pubbliche appare opportuno attendere l’esito della decisione delle Sezioni Unite chiamate a breve a occuparsi della questione relativa alla applicabilità temporale della nuova normativa che ha abolito la cd. protezione umanitaria;

6 La causa va pertanto rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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