LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5597/2016 proposto da:
P.D., e P.F., elettivamente domiciliati in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Panariti Paolo, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Martinelli Daniele, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Fallimento Impresa Edile P. S.n.c. dei soci P.A., P.D. e P.F.;
– intimato –
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Sgroi Antonino, Maritato Lelio, D’Aloisio Carla, De Rose Emanuele, Matano Giuseppe, Sciplino Ester Ada, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso il decreto n. 2672/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il 02/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO.
IN FATTO E DIRITTO Ritenuto che:
D. e P.F. hanno proposto ricorso per cassazione, con due motivi, avverso il decreto del 2 settembre 2015, con il quale la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il reclamo proposto dagli odierni ricorrenti avverso il decreto di rigetto della loro istanza di esdebitazione, all’esito della chiusura del fallimento della Edile P. snc e dei soci illimitatamente responsabili F. e P.D..
Il ricorso risulta notificato nei soli confronti della curatela fallimentare e dell’Inps;
Sussiste dunque difetto di integrità del contraddittorio, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 181/2008, dovendo disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i creditori rimasti insoddisfatti, già parti del giudizio di merito (in tal senso Cass. 16620/2016).
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Dispone la notifica del presente ricorso nei confronti di tutti i creditori non soddisfatti nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019