LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 25053-2017 proposto da:
I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TITO LABIENO 100, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CLARONI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI e FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1737/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2017 R.G.N. 4208/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2019 dal Consigliere Dott. FABRIZIA CARRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato SILVIA CLARONI;
udito l’Avvocato TIZIANA SERRANI per delega verbale Avvocato ROBERTO PESSI.
FATTI DI CAUSA
1. Con lettera del 14 febbraio 2011 la BNL ha intimato il licenziamento per giusta causa a I.F. al quale aveva contestato di aver presentato certificati medici per malattia dei quali il medico aveva disconosciuto la provenienza. I.F. impugnò il licenziamento di cui denunciò l’illegittimità e chiese, contestualmente, che si accertasse il demansionamento intervenuto ai suoi danni dall’aprile 2009 al gennaio 2011 e che si condannasse, conseguentemente, la datrice di lavoro a risarcire il danno da dequalificazione, il danno morale ed alla vita di relazione.
2. Il Tribunale accolse la domanda limitatamente alla declaratoria di illegittimità del licenziamento. La Corte di appello investita del gravame di entrambe le parti, per quanto qui ancora interessa, ha dichiarato legittimo il licenziamento. Il giudice di secondo grado ha accertato che, nel corso del procedimento disciplinare, il medico aveva disconosciuto i certificati prodotti a giustificazione delle assenze. Inoltre ha rilevato che quelle prodotte in copia dallo I., nel corso del giudizio, erano palesemente diverse, nella grafica, nella scrittura e nel contenuto, rispetto a quelle depositate dalla BNL. Pertanto è pervenuto al convincimento che lo I. avesse consapevolmente giustificato le sue assenze con certificazioni di malattia false. Tale convincimento era stato corroborato dal tenore contraddittorio delle dichiarazioni rese dal teste che si era occupato di ritirare le certificazioni e di consegnarle alla datrice di lavoro. Perciò ha ritenuto che la condotta era gravemente contraria ai doveri di lealtà e correttezza ai quali si deve attenere il lavoratore il quale, nello specifico, già in passato era stato sanzionato per altre irregolarità che, sebbene non rilevanti in termini di recidiva, perchè non specificatamente contestate, rilevavano comunque ai fini di una corretta valutazione della gravità della condotta.
3. I.F. ha chiesto la cassazione della sentenza formulando due motivi di ricorso. La BNL s.p.a. ha opposto difese con controricorso ed ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Il primo motivo di ricorso con il quale è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2699, 2700, 2712, 2715 e 2717 c.c. è in parte inammissibile ed in parte infondato.
4.1. Il ricorrente deduce infatti che la documentazione depositata in primo grado non era stata contestata nè disconosciuta dalla Banca ed il medico aveva disconosciuto la paternità dei certificati prodotti dalla BNL mentre aveva riconosciuto quelli prodotti dal lavoratore. Osserva inoltre che la effettività di una malattia così lunga avrebbe potuto essere verificata anche attraverso una visita del medico fiscale che la datrice di lavoro non aveva disposto. Deduce poi che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della singolare circostanza che solo quattro dei sette certificati in possesso del datore di lavoro erano stati inviati al medico che li aveva sottoscritti per essere verificati e che il ricorrente, nel momento in cui aveva reso le sue giustificazioni, era ignaro della loro falsità. Aggiunge che nella sentenza non si sarebbe tenuto conto del fatto che la BNL, inviando solo i certificati poi disconosciuti, aveva dimostrato di essere già a conoscenza della loro falsità.
4.2. Si tratta, all’evidenza, di una richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio secondo una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti che tuttavia non è consentita al giudice di legittimità. A norma degli artt. 115 e 116 nel giudizio di cassazione non può porsi la questione di una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma si può solo allegare che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. recentemente Cass. 17/01/2019 n. 1229 e già 27/12/2016n. 27000). Nella specie la Corte di appello, a fronte della documentazione prodotta in giudizio dalle parti (le certificazioni mediche prodotte dal lavoratore e quelle in possesso della Banca pure versate in giudizio) con apprezzamento del materiale probatorio, ha chiarito che la banca aveva proceduto ad un controllo a campione delle certificazioni mediche di cui aveva poi riscontrato la falsità. Ha rammentato che tali circostanze erano risultate confermate in giudizio. Ha esaminato tutti gli elementi di prova acquisiti al processo e si è fatta carico di spiegare in che termini le difformità accertate erano significative e le ragioni per le quali la documentazione successiva non era decisiva.
4.2. Neppure è ravvisabile una violazione dell’art. 113 c.p.c. che importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Come è noto tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all’art. 112 c.p.c., che nello specifico neppure è denunciato, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Quanto alla denunciata mancata contestazione specifica di circostanze di fatto, rilevante semmai a norma dell’art. 115 c.p.c., che determina l’effetto della relevatio ad onere probandi, spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (cfr. Cass. 11 giugno 2014, n. 13217 e recentemente Cass. 15/0107/02/2019 n. 3680).
4.3. Del tutto generica è poi la censura con riguardo alla violazione degli artt. 2699,2700,2712,2714,2715,2716 e 2717 c.c. non potendosi desumere dal contesto della stessa in cosa si sarebbe specificatamente concretata.
5. Neppure il secondo motivo di ricorso, con il quale è denunciata ancora una volta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, può essere accolto.
5.1. Il ricorrente sostiene infatti che la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto del fatto che mentre i certificati in possesso della banca erano stati disconosciuti dal medico sottoscrittore quelli prodotti in giudizio dal ricorrente non erano stati disconosciuti. Ritiene perciò che la Corte sia incorsa nella denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. poichè avrebbe attribuito diverso valore a prove legali valutandole secondo il suo prudente apprezzamento invece che, come dovuto, quali documenti facenti piena prova.
5.2. Va al riguardo rilevato che nel denunciare la violazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il ricorrente trascura di porre in evidenza quale sia il fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti il cui esame sia stato omesso e che, se valutato, avrebbe condotto all’esito diverso auspicato. La censura si muove sul piano della insufficiente ed illogica motivazione che, tuttavia, non è più denunciabile successivamente alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
5.3. Il tema della valutazione delle prove e del principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito configura un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (cfr. Cass. 27/12/2016 n. 27000 e 30/11/2016n. 24434).
5.4. E’ con valutazione di fatto e nel legittimo esercizio del suo potere di apprezzamento delle prove che la Corte di merito ha ritenuto di dover privilegiare la documentazione in possesso della datrice di lavoro e non quella offerta in comunicazione dal lavoratore nel corso del giudizio. Si tratta in entrambi i casi di certificati medici ed era rimesso al giudice del merito valutarne l’attendibilità nel complesso contesto probatorio in cui si inserivano.
6. In conclusione per le ragioni su esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese. Liquidate in dispositivo seguono la soccombenza e ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..
PQM
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019
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