LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8778/2018 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio del Dott. GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO CAFFIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 88/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE sezione distaccata DI TARANTO, depositata il 13/03/2017 R.G.N. 508/2011.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 13/3/2017, la Corte d’appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto stipulato tra Poste Italiane s.p.a. e D.G. dal 1/2/2002 al 30/4/2002 per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di ristrutturazione ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio;
accertava la natura a tempo indeterminato del rapporto fin dalla sua costituzione e condannava Poste Italiane s.p.a. al pagamento di un’indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità;
avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso sostenuto da quattro motivi;
la lavoratrice resisteva con controricorso.
CONSIDERATO
che:
è stato depositato verbale di transazione sottoscritto dalle parti in sede sindacale in data 11/10/2018;
dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, generale e novativo, non avendo null’altro reciprocamente a pretendere, che si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di cassazione;
in considerazione dell’accordo complessivo intervenuto, le spese del presente giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019