Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24906 del 04/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24773-2018 proposto da:

AC SOLUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO,9, presso lo studio dell’avvocato LAURO BOTTONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLID LINIITED COMPANY, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;

– resistente –

contro

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLA TARTAGLIA,5 presso lo studio dell’avvocato SIMONA FIORAVANTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ILARIA DI PUNZIO;

– ricorrente successiva –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 735/2018 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di Cassazione accolga i proposti regolamenti di competenza contro la sentenza, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

che la A.C. Soluzioni s.r.l. ha convenuto la Zurich Insurance Public Limited Company dinanzi al Giudice di Pace di Sora per sentirla condannare al pagamento, in proprio favore, delle somme alle stesse dovute in qualità di cessionaria pro-solvendo del credito risarcitorio maturato, nei confronti della compagnia convenuta, da L.D., oltre all’ulteriore risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento;

che, in via gradata, la A.C. Soluzioni s.r.l. invocava la condanna della L. al pagamento di quanto dovutole, quale garante dell’adempimento della debitrice ceduta;

che, costituendosi in giudizio, la Zurich Insurance Public Limited Company, tra le restanti difese, ha eccepito l’incompetenza territoriale del giudice adito;

che L.D. si costituiva spiegando domanda adesiva a quella della A.C. Soluzioni s.r.l., invocando l’accertamento del proprio credito nei confronti della Zurich Insurance Public Limited Company in misura complessivamente maggiore dell’importo del credito ceduto;

che con sentenza resa in data 20/7/2012, il Giudice di Pace di Sora ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere competente il Tribunale di Roma;

che, con sentenza resa in data 11/6/2018, il Tribunale di Cassino ha rigettato l’appello principale proposto dalla A.C. Soluzioni s.r.l. e quello incidentale avanzato dalla L.;

che a sostegno della decisione assunta, ii tribunale ha confermato la corretta deduzione, da parte della compagnia convenuta, dell’insussistenza di alcuno dei criteri di determinazione di cui agli artt. 18,19 e 20 c.p.c., a fondamento dell’invocata competenza territoriale del Giudice di pace di Sora, dovendo viceversa ritenersi competente il foro di Roma;

che avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, con due distinti ricorsi, la A.C. Soluzioni s.r.l. e L.D. hanno proposto regolamento di competenza;

che la Zurich Insurance Public Limited Company si è costituita con memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento dei regolamenti proposti.

CONSIDERATO

che, con i rispettivi ricorsi, la A.C. Soluzioni s.r.l. e L.D. censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 38 c.p.c., comma 1, (come sostituito dalla L. n. 69 del 2009, art. 45), e dell’art. 33 c.p.c., per avere il Tribunale di Cassino erroneamente ritenuto esaustiva l’eccezione d’incompetenza originariamente sollevata dalla Zurich Insurance Public Limited Company, non avendo quest’ultima indicato il foro competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e art. 1183 c.c., comma 4, nonchè quello competente in relazione alla domanda della L., o della domanda proposta nei confronti della L., oltre alla carenza di prova in ordine all’inesistenza, nel territorio di competenza del giudice adito, di sedi secondarie o stabilimenti della società convenuta con rappresentante autorizzato a stare in giudizio;

che entrambi i ricorsi sono fondati;

che, preliminarmente, dev’essere rilevata la tempestività dei regolamenti di competenza proposti, avendo entrambi i ricorrenti sollecitato la notificazione del ricorso nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione o di comunicazione della sentenza dell’11/6/2018 (cfr. le copie delle ricevute di spedizione in atti dell’11/7/2018);

che nel merito, varrà rilevare come, sulla base del consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l’eccezione d’incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa sia fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicchè, ove sia convenuta una società per azioni, per negare la competenza in relazione al luogo di residenza del convenuto, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., la società deve provare, non solo che la propria sede principale si trovi altrove, ma anche che essa non abbia alcuna sede secondaria, nè alcuno stabilimento con rappresentante abilitato a stare in giudizio, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza del giudice adito (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21253 del 14/10/2011, Rv. 620004 – 01);

che, nel caso di specie, la società convenuta, pur avendo tempestivamente indicato la competenza del foro di Milano e di quello di Roma in relazione alla sede principale della società convenuta o del luogo in cui ebbe a verificarsi del sinistro (e dunque il luogo di insorgenza dell’obbligazione risarcitoria), e pur avendo individuato in Milano il forum destinatae solutionis, ha del tutto omesso di dedurre l’inesistenza di una sede secondaria o di uno stabilimento della società stessa nel territorio di *****, incorrendo, in tal modo, nel vizio di incompletezza dell’eccezione di incompetenza (su cui v., da ultimo, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 17311 del 03/07/2018, Rv. 649456 01, secondo cui, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti – come quelli indicati negli artt. 18,19 e 20 c.p.c., in ipotesi di causa relativa a diritti di obbligazione – grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito, trattandosi di eccezione in senso proprio, l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione, dovendo, in mancanza, rigettarsi l’eccezione, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito);

che, allo stesso modo, nessuna eccezione di incompetenza risulta sollevata dalla compagnia convenuta con riguardo alla posizione della L. in relazione alla domanda proposta nei relativi confronti in via gradata dalla A.C Soluzioni s.r.l. in relazione al pagamento di quanto dalla stessa dovuta in caso di mancato pagamento da parte della Zurich Insurance Public Limited Company;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, in accoglimento dei regolamenti proposti, dev’essere dichiarata, in relazione alla causa in esame, la competenza territoriale del Giudice di pace di Sora in primo grado e, in appello, del Tribunale di Cassino, cui dev’essere rimessa la causa per la celebrazione del giudizio d’appello;

che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara la competenza territoriale del Giudice di pace di Sora in primo grado e, in appello, del Tribunale di Cassino, cui rimette la causa per la celebrazione del giudizio d’appello.

Condanna la Zurich Insurance Public Limited Company al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte, in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2019

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