LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
nel procedimento n. 4021 – 2019 R.G. per il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal giudice di pace di Trebisacce con ordinanza del 19.12.2018, nella causa tra:
B.A. – c.f. ***** –
contro
COMUNE di AMENDOLARA, in persona del sindaco pro tempore, e CRESET – CREDITI SERVIZI e TECNOLOGIE s.p.a.;
udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2019 del consigliere Dott. Luigi Abete, lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Pepe Alessandro, che ha chiesto, “in via preliminare, il differimento della decisione in attesa della pronunzia della Consulta sul D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2: – nel caso di sopravvenuta pronunzia di incostituzionalità di detto art. 32 comma 2, il rigetto del regolamento di competenza d’ufficio; – allo stato, l’accoglimento del regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace di Trebisacce e la declaratoria di competenza del giudice di pace di Lecco”, MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso al giudice di pace di Corigliano Calabro in data 29.11.2017 B.A. proponeva opposizione avverso l’ingiunzione n. *****, ex R.D. n. 639 del 1910, con cui la “Creset – Crediti Servizi e Tecnologie” s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione del Comune di Amendolara, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 609,35 a titolo di sanzione amministrativa per violazione al C.d.S..
Con sentenza n. 79/2018 il giudice di pace di Corigliano Calabro dichiarava la propria incompetenza ratione loci e la competenza per territorio del giudice di pace di Trebisacce.
Riassunto il giudizio, il giudice di pace di Trebisacce, nell’ambito del procedimento iscritto al n. 1129/2018 R.G., con ordinanza in data 19.12.2018 opinava a sua volta per la propria incompetenza ratione loci, siccome competente per territorio il giudice di pace di Milano, e formulava d’ufficio richiesta di regolamento di competenza.
Evidenziava che competente ratione loci per il giudizio, avente ad oggetto opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639 del 1910, è, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2, il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, ossia il giudice del luogo ove è ubicata la sede legale della società concessionaria del servizio di riscossione ovvero il giudice del luogo ove ha sede l’articolazione territoriale della società concessionaria che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione.
Evidenziava quindi che la “Creset – Crediti Servizi e Tecnologie” s.p.a., cioè la società che aveva emesso l’atto opposto, aveva sede in Milano, cosicchè doveva reputarsi competente per territorio il giudice di pace di Milano.
Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte.
Va dichiarata la competenza del giudice di pace di Lecco.
Ragioni correlate all’esigenza (di rilievo costituzionale) di assicurare ragionevole durata al giudizio a quo, inducono comunque a statuire in ordine alla competenza – nel caso di specie – ratione loci.
Si premette che il regolamento d’ufficio è senz’altro ammissibile.
Questo Giudice del diritto spiega che, a norma dell’art. 45 c.p.c. – applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace – il regolamento di competenza d’ufficio può essere proposto, a differenza di quanto accade per quello ad istanza di parte, soltanto se con esso si fa questione di incompetenza per territorio inderogabile (cfr. Cass. (ord.) 18.12.2008, n. 29572; Cass. (ord.) 17.10.2012, n. 17811).
Evidentemente nella fattispecie si controverte in ordine ad un’ipotesi di competenza per territorio inderogabile (cfr. Cass. (ord.) 18.7.2013, n. 17611, secondo cui il R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 3, costituisce una norma speciale dettata con specifico riguardo al procedimento esecutivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e prevale sulle norme generali in materia di competenza per territorio).
In ogni caso questa Corte di legittimità non può che reiterare il proprio insegnamento.
Ovvero l’insegnamento a tenor del quale, in tema di opposizione ad ingiunzione fiscale, qualora l’ente impositore non provveda direttamente alla riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimità della pretesa erariale vanno introdotte, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 32, comma 2, dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l’articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l’ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale, atteso che il termine “ufficio” indica l’organo che ha compiuto l’attività, non la sede della persona giuridica (cfr. Cass. (ord.) 21.6.2017, n. 15417; Cass. (ord.) 3.10.2017, n. 23110).
Su tale scorta vanno condivisi i rilievi del Pubblico Ministero.
Ossia che “l’ingiunzione di pagamento opposta risulta emessa dalla concessionaria CRESET s.p.a., con sede legale in Milano e sede operativa in Lecco. Dalla lettura dell’ingiunzione non emerge la provenienza dell’atto da una specifica articolazione territoriale di detta concessionaria distinta dalla sede operativa. Nè vi sono altri documenti che depongano in tal senso”.
Cosicchè, “nel caso di specie, deve ritenersi che l’ingiunzione sia stata emessa a Lecco, appunto sede operativa della Creset. Per cui è Lecco l’ufficio giudiziario competente D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 32”.
Nessuna statuizione va assunta in tema di spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del giudice di pace di Lecco, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019