Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24945 del 07/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9815/2017 proposto da:

F.V., G.M., elettivamente domiciliati in Roma, Via Della Giuliana n. 101, presso lo studio dell’avvocato Piselli Mario che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Boldrini Giovanni, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento ***** S.r.l., in liquidazione, in persona del curatore Dott. Fa.Co., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G.

Belli, n. 60, presso lo studio dell’avvocato Colantoni Luciana, rappresentato e difeso dall’avvocato Morosini Giancarlo, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito per il ricorrente l’Avvocato Piselli Mario, che ha confermato la rinuncia.

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Bologna, con sentenza in data 10-2-2017, ha respinto il gravame proposto da G.M. e F.M., ex sindaci della ***** s.r.l. in liquidazione, successivamente dichiarata fallita, avverso la sentenza con la quale il tribunale di Rimini aveva accolto l’azione di responsabilità L. Fall., ex art. 146, promossa dal curatore del fallimento, e condannato, in particolare, i sindaci al risarcimento dei danni cagionati alla società per non aver impedito l’ulteriore dilatazione dell’esposizione debitoria verso la controllante Belli Immobiliare s.p.a., attraverso finanziamenti;

G. e F. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

la curatela ha nel controricorso prioritariamente eccepito la tardività dell’impugnazione;

la causa è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza n. 9536 del 2019 della Sesta sezione;

i ricorrenti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso, con in calce il visto di adesione della parte controricorrente e del suo difensore;

consegue che il giudizio è estinto per rinuncia;

non devesi far luogo a pronuncia sulle spese (art. 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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