Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.24949 del 07/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco A. – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10240/2017 proposto da:

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., quale incorporante di Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassiodoro n. 1/a, presso lo studio dell’avvocato Annecchino Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato D’Alessandro Pietro, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di ***** S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 20/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/09/2019 dal Pres. Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con Decreto n. 30965/2916 del 20 marzo 2017, il Tribunale di Napoli, ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo fallimentare proposta da Equitalia Servizi di riscossione Spa contro la sua esclusione dai creditori del Fallimento ***** srl.

Secondo il giudice circondariale, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, l’opposizione era affetta da “assoluta e insanabile genericità” in quanto, da un lato, l’opponente si sarebbe limitata a instare per l’ammissione della maggior somma, contestando il taglio operato dal GD, e da un altro, non avrebbe indicato specificamente nel ricorso quali fossero gli estratti di ruolo riportanti le cartelle (da distinguersi in quelle notificate e quelle non notificate); in tal modo il ricorso in opposizione si porrebbe in contrasto sia con la L. Fall., art. 99, comma 1, n. 3, che esigerebbe l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui cui si basa l’impugnazione e le relative conclusioni, e sia con il successivo n. 4, che imporrebbe a pena di decadenza l’indicazione specifica dei documenti prodotti.

Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso Equitalia Servizi di Riscossione SpA, con atto notificato il 19 aprile 2017, sulla base di un unico motivo con il quale contesta la correttezza del ragionamento del giudice a quo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

Il ricorso è manifestamente fondato, per una duplice ragione.

Da un lato giacchè, secondo questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 6126 del 2014 e, ultima, Sez. 1 -, Ordinanza n. 11954 del 2018), “L’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario”.

Ha dunque errato il Tribunale a ritenere rilevante la mancata specificazione di quali cartelle fossero e quali non lo fossero state notificate, poichè non occorre, in difetto di espressa previsione normativa, la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (e, nella specie, manca qualsiasi menzione di una specifica contestazione del curatore fallimentare, che – come si è detto – al più aprirebbe la strada alla ammissione del credito allo stato passivo, con riserva).

Da un altro lato, questa Corte (Sez. 1 -, Sentenza n. 12549 del 2017) ha chiarito che “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4) deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito”.

Pertanto, il ricorso, che è manifestamente fondato, deve essere accolto con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della controversia si atterrà ai principi di diritto richiamati.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019

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