LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco A. – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10270/2016 proposto da:
Villa degli Oleandri S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ugo Ojetti n. 114, presso lo studio dell’avvocato Caputo Francesco Antonio, rappresentata e difesa dagli avvocati Iritano Vincenzo e Paolini Serena, giusta procura in calce al ricorso, e dall’avvocato Maradei Vincenzo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del 30.10.18;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/09/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Catanzaro con decreto del 22.2.2016, in accoglimento del reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha revocato il decreto di omologazione del concordato preventivo della Casa di cura Villa degli Oleandri srl unipersonale emesso dal tribunale di Cosenza, affermando l’inammissibilità della proposta per aver previsto il pagamento parziale del debito per le ritenute previdenziali operate e non versate e l’esistenza nel nostro ordinamento del principio generale secondo cui chi intende presentare un piano concordatario, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, deve necessariamente prevedere l’integrale pagamento dell’iva e delle ritenute operate e non versate, adempimento che costituisce condizione di ammissibilità della proposta concordataria.
Avverso detto decreto propone ricorso, con due motivi, la Valle degli Oleandri srl.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge lamentando che, nell’affermare l’inammissibilità della proposta di concordato preventivo in conseguenza del mancato pagamento integrale delle ritenute operate e non versate, la corte abbia anzitutto erroneamente ricostruito la natura delle ritenute per le quali è stata disposta la falcidia, facendo erroneamente riferimento alle ritenute previdenziali, mentre oggetto della presente controversia sono le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.
Il secondo motivo denuncia violazione della L. Fall., art. 182 ter, deducendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la disposizione su citata al caso di specie, in cui era stato proposto un concordato senza transazione fiscale.
I motivi, che, per la stretta connessione, vanno unitariamente esaminati, sono fondati.
Conviene premettere che nel caso di specie la proposta di concordato preventivo è senza transazione fiscale.
Orbene la corte d’appello di Catanzaro ha affermato che il piano concordatario, a prescindere dalla presenza o meno di una transazione fiscale, deve necessariamente prevedere l’integrale pagamento dell’iva e delle ritenute operate e non versate, adempimento che costituisce condizione di ammissibilità della proposta concordataria.
Tale statuizione non è conforme a diritto.
Secondo il più recente indirizzo interpretativo di questa Corte cui il collegio intende dare continuità, la previsione dell’infalcidiabilità del credito per le ritenute fiscali operate e non versate, di cui alla L. Fall., art. 182-ter, comma 1, nella formulazione anteriore alla novella introdotta dalla L. n. 232 del 2016, art. 1, comma 81, applicabile ratione temporis al caso di specie, trova applicazione solo nell’ipotesi speciale di proposta di concordato preventivo che sia accompagnata da una transazione fiscale e non anche quando ricorra la fattispecie generale di concordato senza transazione fiscale (Cass. 1337/2017).
Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte, infatti, la L. Fall., art. 182 ter, comma 1, come modificato dal D.L. n. 185 del 2008, art. 32, conv. con L. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’IVA, così sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla regola generale, stabilita dalla L. Fall., art. 160, comma 2, della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale (Cass. Sez. U. 26988/2016).
Il decreto impugnato va dunque cassato e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2019