Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.24962 del 07/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10002-2018 proposto da:

HOTEL DIAMANTE DI M.L. E C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio dell’avvocato FEDERICA STOPPANI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO ROSSI;

– ricorrente –

contro

NUOVA BALDUCCI ZAVATTI E SOCI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell’avvocato LIVIA LORENZONI, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PAGLIERANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2178/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/09/2017.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO ANTONIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da “Il Diamante” di M.L. e c. s.a.s. la sentenza n. 2178/2017 della Corte di Appello di Bologna con ricorso fondato su due motivi e resistito con controricorso della parte intimata Nuova Balducci Zavatti. Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione della Corte territoriale, accogliendo il gravame interposto innanzi ad essa dall’odierna parte controricorrente, rigettava – in riforma della decisione di primo grado- la domanda dell’albergo “Il Diamante “, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite.

Con l’appellata sentenza il Tribunale di Rimini aveva, in sede di prima istanza, accolto la domanda del detto albergo di risarcimento dei danni (quantificato in Euro 22.400,00, oltre accessori) per vizi e difetti inerenti le ringhiere ed i parapetti dell’albergo forniti dalla anzidetta convenuta Nuova Balducci.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1.- Col primo motivo del ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Il fatto pretesamente omesso sarebbe costituito, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dalla circostanza che ” la perizia tecnica del Geom. B.E. era datata 31.10.2001 ed era pertanto entrata nella materiale disponibilità della committente non prima di detta data”.

1.1.- L’impugnata sentenza ha ritenuto che dalla stessa relazione del 31 ottobre 2010 si evinceva -testualmente-che da un precedente sopralluogo “richiesto dalla ditta proprietaria nella primavera dell’anno 2000” era già emersa la difettosità delle opere non denunciata tempestivamente secondo la congrua e motivata valutazione della Corte territoriale.

Non si è, dunque, al cospetto di una omessa valutazione di un fatto, ma di una diversa valutazione da parte della Corte di merito (differente da quella auspicata dalla parte ricorrente).

Peraltro il lamentato vizio, stante il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può consistere solo nella omessa valutazione di una fatto in senso ontologico o di un dato testuale (Cass., S.U. n. 8053/2014) e giammai tale vizio può essere invocato al fine improprio di ottenere una nuova valutazione meritale.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 1667 c.c., comma 2.

L’errore sarebbe consistito nella violazione

“dell’orientamento giurisprudenziale in tema di decorrenza dei termini di decadenza per intempestività nella denuncia dei vizi e difetti oggetto di causa” da parte dell’albergo ricorrente.

Con il motivo, attraverso lo strumentale ricorso alla deduzione di un vizio di violazione di legge, si persegue, in sostanza, una rivalutazione nel merito dei fatti di causa, rivalutazione non più possibile in sede di legittimità.

Al riguardo non possono che richiamarsi noti e consolidati principi di questa Corte per cui “in ogni caso non può ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto”, giacchè “il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere e risolversi nella revisione del “ragionamento decisorio” (Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 no novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre – come nella fattispecie- l’ipotesi di “un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi” (Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148).

Il motivo è, pertanto, inammissibile.

3.- Il ricorso è, nel suo complesso, va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 7 ottobre 2019

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