Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25098 del 08/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21155/2013 R.G. proposto da:

Italcave S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via G. Mercalli n. 11, presso lo studio dell’avv. Leonardo Perrone, che con gli avv.ti Giuseppe Marini e Samuele Donatelli, anche disgiuntamente, la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, n. 104/28/2012, depositata il 19 giugno 2012.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 giugno 2019 dal Pres. Biagio Virgilio.

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata, in parziale riforma della prima decisione, la C.T.R. della Puglia, in accoglimento dell’appello principale dell’Agenzia, respinto quello incidentale di Italcave S.p.A., ha rigettato integralmente il ricorso proposto dalla contribuente avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione aveva opposto diniego sia alla richiesta di ristoro dei costi della fideiussione prestata, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, per ottenere il rimborso di un credito IVA 2006, sia alla richiesta di pagamento di maggiori interessi a causa del ritardo con il quale era stato effettuato il suddetto rimborso;

la contribuente ricorre per tre motivi, mentre l’ufficio resiste con controricorso;

la ricorrente deposita memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la contribuente denuncia nullità della sentenza per violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost.), per non aver ricevuto comunicazione della pubblica udienza fissata in grado d’appello, o comunque di non aver ricevuto tempestiva comunicazione della data della stessa, con la conseguenza di non aver potuto partecipare alla discussione, nè esercitare il diritto di depositare memoria, in violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16,17 e 31;

all’esito del diretto controllo del fatto processuale, consentito alla Corte trattandosi di denuncia di error in procedendo, deve darsi atto che non risulta documentato che la comunicazione della fissazione della pubblica udienza in grado d’appello sia stata eseguita presso lo studio del difensore, la cui variazione era stata invece correttamente notificata alla segreteria ai sensi del D.Lgs. n. 546 cit., art. 17;

ciò determina – in assenza di sanatoria conseguente alla partecipazione all’udienza di discussione, nella specie non avvenuta, come risulta dalla sentenza impugnata – la nullità della decisione, in base al consolidato principio secondo cui, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (da ult., Cass. n. 18279 del 2018);

resta assorbita ogni altra censura;

in accoglimento del primo motivo la sentenza va, dunque, cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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