Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.25144 del 08/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20694/2015 proposto da:

NOSSARDI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI n. 55, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARTA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA PAOLA PIRAS;

– ricorrente –

contro

METECNO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II n. 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ALBERTAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 670/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Nossardi S.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 670/2015 della Corte di Appello di Milano, con la quale è stato accolto l’appello interposto da Metecno S.p.a. avverso la sentenza n. 3007/2014 del Tribunale di Milano, che aveva accolto l’opposizione spiegata da Nossardi S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 16323/2009 emesso dal medesimo ufficio giudiziario su istanza ed in favore di Metecno S.p.a..

Nelle more del giudizio di cassazione la società ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto notificato in via telematica in data 8.4.2019, riscontrato dalla società controricorrente con atto di accettazione a sua volta notificato con le medesime modalità in data 10.4.2019.

Entrambi gli atti sono stati depositati in cancelleria in data 7.5.2019.

RAGIONI DELLA DECISIONE

A seguito della rinuncia, sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472