Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25305 del 09/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 477-2019 proposto da:

D.G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO, 22, presso lo studio dell’avvocato GIULIO DI GIOIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MILENA MONICA DE NICOLA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 2533 del 25/5/2018, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore della ricorrente la somma di Euro 917,00 a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della L. n. 89 del 2001, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 210,00, oltre spese forfetarie ed accessori, distratte in favore dei difensori antistatari.

Avverso tale decreto D.G.E. propone ricorso, esponendo, con l’unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., art. 2233 c.c., comma 2, e delle previsioni di cui al D.M. n. 55 del 2014, in quanto la Corte di merito aveva liquidato il rimborso spese di lite al disotto del minimo legale.

L’Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.

Rilevato che la notifica del ricorso è stata effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anzichè ‘presso l’Avvocatura Generale, e che tale errore determina la nullità della notifica stessa, suscettibile però di rinnovazione (Cass. S.U. n. 608/2015);

Ritenuto che pertanto la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, disponendosi la rinnovazione della notifica.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019

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