LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
(art. 380-bis.1 c.p.c.) sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10870/15) proposto da:
B.F., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Giuseppe Caforio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. E.
Tonelli, in Roma, p.zza Barberini, n. 12;
– ricorrente –
contro
PROVINCIA DI PERUGIA, (P.I.: *****), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Isabella Sorbini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Stefania Pazzaglia, in Roma, piazza dell’Orologio, n. 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia n. 600/2015, depositata il 22 ottobre 2015.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 600/2015, la Corte di appello di Perugia rigettava il gravame proposto da B.F. avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 2842/2914 e nei confronti della Provincia di Perugia, con la quale era stata respinta l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione del 14/9/2012 emessa dalla suddetta Provincia per violazione della L.R. n. 2 del 2000, art. 8, consistita nell’aver effettuato uno scavo in misura superiore a quella autorizzata.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la B., resistito con controricorso dall’intimata Provincia di Perugia.
In data 28 maggio 2019 il difensore costituito per la ricorrente B.F. ha depositato dichiarazione – del 3 aprile 2019 – di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione (notificato telematicamente alla controricorrente a mezzo pec il 4 aprile 2019) sottoscritta dallo stesso difensore e dalla stessa ricorrente, instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio. L’atto di rinuncia – che deve intendersi riferito all’art. 390 c.p.c. (e non al formalmente indicato art. 306 c.p.c.), unica norma applicabile nel giudizio di cassazione – risulta essere stato ritualmente ed incondizionatamente accettato dalla controricorrente Provincia di Perugia con dichiarazione sottoscritta dal suo difensore e dal legale rappresentante di detto Ente del 16 maggio 2019.
Pertanto, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dello stesso art. 391 c.p.c., comma 4.
Da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2019
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