Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25432 del 10/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20317-2018 proposto da:

ITALIANA TELEVISIONI SRL, in persona rappresentante pro tempore G.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RICCIOTTI N. 11, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO IMPROTA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIACOMO CARINI;

– ricorrente –

contro

EUROCOATINGS SRL, in persona del legale rappresentante in carica M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato ANDREA RICCI, rappresentata e difesa dall’avvocato COSIMO SALVATORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2602/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RITENUTO

che:

La Italiana Televisioni Srl, ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte territoriale di Napoli che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto avverso l’ordinanza di convalida di sfratto per morosità, pronunciata dal Tribunale di Napoli su intimazione della Eurocoatings Srl.

Ha resistito la società intimata.

Le parti hanno depositato atto congiunto di rinunzia al ricorso.

CONSIDERATO

che:

Ricorrono i presupposti di cui all’art. 391 c.p.c. e non deve essere assunta alcuna decisione sulle spese, attesa la presentazione congiunta dell’atto di rinuncia.

PQM

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472