Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.25477 del 10/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5736-2015 r.g. proposto da:

T.G., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avvocati Pierpaolo Murgia e Raffaella De Camelis, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico A. Azuni n. 9, presso lo studio dell’Avvocato De Camelis.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** s.r.l. in liquidazione, (P.I. *****), in persona dei legali rappresentante pro tempore i curatori Dott. S.S. e C.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Alberto Luminoso, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Portuense n. 104, presso lo studio De Angelis;

– controricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO s.p.a. (iscritta al R.I. Torino n. *****), con sede in *****, in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. F.M., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avvocati Giuseppe Macciocca e Enrico Gabrielli, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Mazzini n. 15, presso lo studio dell’Avvocato Gabrielli.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, depositata in data 26.8.2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari – decidendo sul reclamo L. Fall., ex art. 18 presentato da T.G., quale socio della società fallita ***** (*****) s.r.l. in liquidazione nei confronti del fallimento della ***** (*****) s.r.l. in liquidazione e della Banca di Credito Sardo s.p.a. avverso la sentenza n. 15 del 2014 emessa dal Tribunale fallimentare di Cagliari (sentenza con la quale era stato risolto per inadempimento il concordato preventivo della predetta società ed era stato decretato contestualmente il fallimento di quest’ultima) – ha confermato il provvedimento impugnato, rigettando, pertanto, il reclamo così proposto. La corte del merito ha, in primo luogo, ribadito la legittimazione processuale della Banca di Credito Sardo s.p.a. a proporre ricorso per la risoluzione del concordato preventivo, posto che era stata dimostrata l’esistenza di un credito di cui era titolare la R.A.S. per Euro 991.143 (in seguito ad una transazione intercorsa con la fallita) e che, per altro, in base alla L. n. 66 del 1976, art. 3, era previsto un mandato ex lege in favore della predetta banca per la gestione dei crediti regionali; ha, altresì, accertato il grave inadempimento della società in concordato agli obblighi assunti con il concordato.

2. La sentenza, pubblicata il 26.8.2014, è stata impugnata da T.G. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il curatore del fallimento ***** (*****) s.r.l. in liquidazione e Banca di Credito Sardo s.p.a. hanno resistito con controricorso.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la insussistenza del credito azionato da Banca di Credito Sardo s.p.a. e dunque la carenza di interesse ad agire e della legittimazione ad agire in capo a quest’ultima società. Osserva il ricorrente come il credito di cui si era professata titolare la Banca di Credito Sardo s.p.a. era da considerarsi un credito contestato e dunque ancora sub judice e comunque di cui non era stata fornita la prova dei relativi fatti costitutivi, tanto ciò era vero che il detto credito non era stato ammesso al passivo fallimentare della fallita. Si evidenzia dunque che – se, al più, la banca poteva, sulla base del credito contestato, essere ammessa alla procedura negoziata della crisi di impresa come creditore sub judice non poteva certo dirsi legittimata a presentare istanza di fallimento.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo, e ciò in relazione al profilo, pur dedotto come motivo di gravame, della carenza di legittimazione ad agire ed interesse a ricorrere della Banca di Credito Sardo s.p.a., in relazione alla domanda di fallimento, posto che la corte territoriale aveva esaminato la dedotta censura solo limitatamente alla domanda di risoluzione del concordato.

3. Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, eccezione sollevata contemporaneamente dalle difese delle parti controricorrenti.

Invero, emerge dalla lettura dell’incarto processuale (cfr. allegato 4 del fascicolo della curatela fallimentare, che integra la documentazione depositata dal ricorrente, anche ai fini della procedibilità del ricorso: cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 10648/2017) che la sentenza della Corte di appello di Cagliari era stata notificata dalla cancelleria al reclamante T.G. in data 10 settembre 2014 (presso lo studio del difensore domiciliatario Luigi Amat di San Filippo), data da cui è decorso il termine di trenta giorni previsto dalla L. Fall., art. 18, comma 14, per la presentazione del ricorso per cassazione, con la conseguenza che la notifica effettuata dall’odierno ricorrente in data 25 febbraio 2015 del ricorso per cassazione deve ritenersi irrimediabilmente tardiva. Va aggiunto che le menzionate circostanze fattuali, così documentalmente provate, non sono state neanche contestate dalla difesa del ricorrente.

Sul punto le argomentazioni svolte dal T., nella memoria difensiva da ultimo depositata, non sono, tuttavia, condivisibili. Si deduce, infatti, l’inesistenza ovvero la nullità della notificazione della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 139 c.p.c., in ragione della mancata corretta individuazione da parte dell’ufficiale giudiziario del soggetto consegnatario della copia dell’atto notificato, e cioè di “A. Angioni”, nella qualità di “collega di studio” (cfr. sempre all. 4, sopra richiamato).

Invero, costituisce principio oramai stratificato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, ai fini della validità della notifica eseguita, a norma dell’art. 139 c.p.c., comma 2, mediante consegna di copia a persona addetta alla casa o all’ufficio del destinatario, non è richiesta la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il consegnatario dell’atto notificando ed il destinatario della notifica, ma è necessaria e sufficiente una tale situazione di comunanza di rapporti tra destinatario e consegnatario da far presumere che l’atto ricevuto dal secondo venga portato a conoscenza del primo. Pertanto, è da considerare “addetto all’ufficio”, ed incluso tra le persone cui la copia dell’atto può essere validamente consegnata ai sensi della disposizione citata, colui che si qualifichi “collega di studio” dell’avvocato destinatario dell’atto, in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario medesimo (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2704 del 19/04/1983; conf. 594/82, mass. n. 418340; conf. 5159/81, mass. n. 415952; conf. 3134/80, mass. n. 406920; si leggano anche, nel senso sopra richiamato: Sez. 1, Sentenza n. 6113 del 26/11/1984;Sez. 2, Ordinanza n. 737/1986; Sez. L, Sentenza n. 32/1987;Sez. U, Sentenza n. 8186 del 05/11/1987;Sez. U, Sentenza n. 307/1989;Sez. 2, Sentenza n. 7720/1990;Sez. L, Sent.n. 6 194/1995;Sez. 1, Sentenza n. 13031/1995; Sez. L, Sentenza n. 10789 del 03/12/1996 Sez. L, Sentenza n. 11470/1997; Sez. 2, Sentenza n. 1219 del 28/01/2003 Sez. 3, Sentenza n. 1605/2005;Se z. U, Sentenza n. 14792 del 14/07/2005).

Ebbene, il ricorrente – per dimostrare la fondatezza del suo assunto difensivo – ha depositato, da ultimo: a) copia delle certificazioni fiscali degli avvocati Pierpalo Murgia e Luigi Amat di San Filippo (dalle quali si evincerebbe l’inesistenza di rapporti di lavoro con soggetti estranei ai predetti titolari dello studio); b) certificazione rilasciata dall’ordine degli avvocati di Cagliari (attestante che nessun praticante legale con cognome “Angioni” ha svolto attività di pratica forense presso il sopra menzionato studio legale); c) copia estratto dell’albo degli avvocati (dal quale si evincerebbe che nessun avvocato corrispondente al cognome “Angioni” ha lo studio presso la ***** e che l’unico avvocato, con l’iniziale del nome “A.”, corrisponde a Antonello Angioni, con studio in *****, al diverso indirizzo di *****); d) dichiarazione datata 21 luglio 2015 da parte dell’Avv. Luigi Amat di San Filippo (attestante la circostanza di aver sempre esercitato la professione in proprio, senza l’ausilio o la collaborazione di dipendenti).

Ciò posto, osserva la Corte come – pur dovendosi ritenere che l’assenza del rapporto di colleganza professionale possa essere provata con qualsiasi mezzo idoneo di prova, non rientrando tra i fatti oggetto di accertamento fidefacente privilegiato da parte dell’ufficiale giudiziario (cfr. anche Cass. 8799/2000) – la documentazione allegata dal ricorrente non sia in alcun modo probante, non potendo la stessa escludere in assoluto il rapporto di colleganza professionale (svoltosi, eventualmente, anche in via di fatto, senza alcuna formalizzazione contrattuale) e, comunque, la presenza del consegnatario della notifica (“A. Angioni”) nello studio del destinatario della stessa, presenza questa sì attestata dall’ufficiale giudiziario con accertamento sindacabile solo attraverso la presentazione di querela di falso, perchè circostanza avvenuta innanzi al pubblico ufficiale e da quest’ultimo direttamente accertata.

Sul punto, deve essere chiarito che l’ufficiale giudiziario ha accertato la presenza, nello studio dell’Avv. Luigi Amat di San Filippo, di altro avvocato rispondente al nominativo di “A. Angioni” e che si è qualificato innanzi al pubblico ufficiale procedente come “collega di studio”, di talchè tale dichiarazione (“collega di studio”) dell’avvocato consegnatario dell’atto (ricevuta e descritta dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, non contestata in alcun modo con l’istanza di querela di falso), e la natura del rapporto dichiarato (intercorrente fra consegnatario ed avvocato destinatario della notifica), fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, avesse, poi, provveduto ad effettuare la consegna al destinatario medesimo. E tanto basta per ritenere che la notifica si sia correttamente perfezionata.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della sua evidente tardività.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti FALLIMENTO ***** s.r.l. in liquidazione e INTESA SANPAOLO s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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