Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25601 del 10/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5525-2019 proposto da:

V.C., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’ufficio di rappresentanza REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO GRANDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1282/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositata il 21/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che la signora V.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la sua impugnazione avverso la sentenza di rigetto delle sue domande emessa dal Tribunale di Napoli;

che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dalla Regione Campania con controricorso; considerato che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 21 febbraio 2019, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;

ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2200,00 (di cui 100,00 per spese), oltre spese generali e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2019

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