LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11474-2018 proposto da:
LA CASTELNUOVESE SOC. COOP., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO MARCHIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI TIERI, LUCA CAPECCHI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ***** SOC. COOP., in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 25, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUCA RIGHI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
FALLIMENTO *****, GRUPPO DI FALCO SRL, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AREZZO, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 538/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.
RILEVATO
Che:
1. Con sentenza del 7 marzo 2018, la Corte di appello di Firenze respinse il reclamo promosso dalla soc. coop. ***** avverso la pronuncia del proprio fallimento dichiarato dal Tribunale di Arezzo previa declaratoria di inammissibilità della sua domanda di concordato preventivo.
1.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte: i) considerò infondata “l’eccezione relativa all’essersi tenuta l’udienza ex art. 162, comma 2, davanti al giudice delegato e non davanti al Tribunale”, assumendo “non esservi ragione per non ritenere delegabili le attività conciali, come previsto, ad esempio, dall’art. 350 c.p.c. e considerato comunque che la norma prevede la collegialità della sola decisione”; ii) ritenne “che deve essere radicalmente escluso che l’imprenditore che propone istanza di concordato preventivo possa integrare la riunione dell’attestatore con quella di altro professionista o anche mutare la persona dell’attestatore; nel caso, il professionista scelto liberamente dalla società era il Dott. B., la cui relazione concludeva con il ritenere che la percentuale di soddisfacimento per i chirografari era del 19% – inferiore, dunque, a quella del 20% che il testo vigente pro tempore dell’art. 160 L.fall. impone come limite minimo per l’ammissibilità del concordato (e, pertanto, non si tratta affatto di una valutazione di fattibilità economica, essendo, invece, propriamente giuridica la conseguenza della modifica contenuta nella novella). Il deposito dell’addendum redatto dal Dott. M. alla suddetta relaione deve ritenersi inammissibile, in quanto, in questo caso, l’attestaione deriverebbe dal combinato disposto della relazione B. e dall’addendum M., o meglio da questo, che si pone come una vera e propria nuova attestazione, da cui, invece, risulta una percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari del 30,55%”; iii) affermò che “la legge ha consentito all’imprenditore che intenda proporre un concordato preventivo la libera scelta del professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano…; ha rimesso, cioè, al soggetto che chiede un certo provvedimento (da lui evidentemente ritenuto confacente ai suoi interessi, altrimenti non avrebbe avuto motivo di chiederlo) la scelta di colui che deve attestare la conformità della sua domanda ai criteri imposti dalle norme: pare, allora, conseguenza minima del principio di responsabilità delle proprie scelte ritenere che egli non possa, di sua iniziativa, vanificare l’operato del professionista da lui liberamente scelto. Nè l’addendum si basa, come affermato dalla reclamante, su modifiche sostanziali della proposta e del piano, il che consentirebbe il deposito di una relazione su di esso, come consentito dalla norma; invero, proposta e piano non sono affatto mutati: come è espressamente affermato a pag. 4 dell’addendum, il Dott. M. ha esaminato “nuova documentazione”, sulla cui base ha provveduto ad una diversa valutazione delle poste…”.
2. Avverso tale sentenza la soc. coop. ***** ricorre per cassazione affidandosi a due motivi, resistiti, con controricorso, dalla curatela fallimentare. Il fallimento ***** ed il Gruppo Di Falco s.r.l., creditori istanti, non hanno spiegato difese in questa sede. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:
I) “Nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e/o falsa applicazione di norme processuali ed in particolare dell’art. 162, comma 2, L.F., dell’art. 738 c.p.c., del R.D. n. 12 del 1941, art. 48, dell’art. 50-bis c.p.c. e dell’art. 350 c.p.c., e per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 158 e dell’art. 161 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicatone ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 161, comma 10, della L.Fall.”. Si rappresenta la violazione delle norme di legge sui procedimenti camerali collegiali nell’ambito del concordato preventivo, che si assume aver determinato un vizio di costituzione del giudice e, conseguentemente, la nullità del decreto del Tribunale di Arezzo dichiarativo della inammissibilità della proposta e del piano presentati dalla soc. coop. *****, nonchè della successiva sentenza che aveva pronunciato il fallimento di quest’ultima perchè intervenuta in violazione dei principi di diritto espressi nella decisione delle Sezioni Unite n. 9935/2015 sui rapporti tra procedura di concordato e procedimento prefallimentare;
II) “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dell’art. 161, comma 2 e comma 3, L.Fall., dell’art. 67L.Fall., comma 3, e dell’art. 28L.Fall.”. Si prospettano violazioni di norme sostanziali in quanto è stata ritenuta non ammissibile l’attestazione del Dott. M., malgrado non risulti normativamente vietata la possibilità di incaricare più di un attestatore, e considerato, comunque, che il comportamento della società risultasse pienamente giustificato per l’indisponibilità dichiarata dal primo attestatore Dott. B., tanto più in presenza di modifiche sostanziali alla proposta e/o al piano.
Ritenuto che:
1. Le questioni poste dai descritti motivi di ricorso meritano un maggiore approfondimento, sicchè, non ricorrendo i presupposti per la decisione camerale ex art. 380 – bis c.p.c., la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 – bis.
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza della Prima Sezione civile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019