Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25668 del 11/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13949-2019 proposto da:

P.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato PINNA PARPAGLIA CARLO ed elettivamente domiciliata a Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CAGLIARI

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI SASSARI, depositata il 27/3/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

RILEVATO

Che:

P.M., con ricorso notificato in data 16/4/2019, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza con la quale il tribunale ha rigettato l’opposizione al decreto di rigetto dell’istanza con cui la stessa, in qualità di imputata in giudizio penale, aveva richiesto l’ammissione al patrocinio a spese delle Stato; – il Ministero delle giustizia e l’Agenzia delle entrate-direzione provinciale di Sassari sono rimasti intimati; – il ricorso per cassazione è stato, tuttavia, notificato, quanto al primo, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, e, quanto alla seconda, alla direzione provinciale di Sassari, e non, come invece previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, tanto per l’uno, quanto per l’altra, all’Avvocatura Generale dello Stato;

ritenuto che si tratta, com’è noto, di una notifica nulla, con la conseguenza che, in difetto di costituzione dell’amministrazione resistente, la Corte deve disporne la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., presso l’Avvocatura Generale dello Stato (Cass. n. 4911 del 2011; Cass. n. 22767 del 2013; Cass. n. 22079 del 2014; Cass. SU n. 608 del 2015).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara la nullità della notificazione del ricorso e dispone la sua rinnovazione nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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