Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.25670 del 11/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13373-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 733/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

Che:

– Con sentenza n. 733/5/18 depositata in data 22 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (in seguito, la CTR), respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 7876/29/15 della Commissione tributaria provinciale di Milano (in seguito, la CTP) che aveva riunito e accolto i ricorsi di P.A. (in seguito, il contribuente) contro avvisi di accertamento II.DD. 2005 e 2007 con cui, a seguito di segnalazione delle autorità francesi, veniva contestato il possesso dei redditi all’estero non dichiarati (c.d. lista Falciani);

– La CTR in particolare si pronunciava sull’annualità 2007, condividendo l’esito decisionale assunto dai giudici di prime cure, favorevole al contribuente;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi;

– Il contribuente non si è difeso, restando intimato.

CONSIDERATO

Che:

– Con istanza depositata successivamente all’adunanza camerale, avanti alla Corte di Cassazione, in data 7.6.2019, la contribuente ha chiesto la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, producendo oltre alla domanda di definizione della lite anche quietanza di pagamento della prima rata nella misura fissata;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

la Corte, riconvocatasi nella medesima composizione in data 26.9.2019, letto il D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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