Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.25693 del 11/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15160/2014 proposto da:

AUTOSERVIZI S. DI V.S. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ANTONIO MORDINI 4, presso lo studio dell’avvocato MARIA ALESSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO GURNARI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. Società incorporante EQUITALIA E.Tr S.P.A. –

Agente della Riscossione Tributi per la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANDREA MILLEVOI 81, presso lo studio dell’avvocato CARMELA PARISI, che la rappresenta e difende;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO e LELIO MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1789/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/11/2013, R.G.N. 1104/2010.

RILEVATO E CONSIDERATO che:

1. con ricorso affidato all’agente notificante in data 14 maggio 2014, la parte ricorrente impugna la sentenza della Corte territoriale pubblicata in data 13 novembre 2013, relativa a giudizio di primo grado iniziato il 15 luglio 2009;

2 hanno resistito l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., e Equitalia Sud s.p.a., ora Agenzia delle Entrate Riscossione;

3. il ricorso è tardivo perchè notificato oltre il termine semestrale d’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, novellato dalla L. n. 69 del 2009, art. 46 (trattandosi di giudizio di primo grado introdotto dopo il 4 luglio 2009; cfr., sul discrimine temporale per l’applicabilità della citata novella al codice di rito, ex multis, Cass. 4 maggio 2012, n. 6784) e ne va dichiarata l’inammissibilità;

4. è appena il caso di ricordare che nelle controversie di cui agli artt. 409 c.p.c. e segg., non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969 (v. art. 3 stessa legge) e che tale esclusione concerne anche i giudizi di cassazione (cfr. Cass., Sez.U., 16 gennaio 2007, n. 749) e tutte le cause che siano state trattate con il rito speciale (v., fra le tante, Cass. 20 luglio 2016, n. 14945);

5. le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

6. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate, in favore di ciascuna parte intimata, in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso comma 1-bis, ex art. 13.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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