LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 8001/2018 r.g. proposto da:
N.P.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Michele Picierno, elettivamente domiciliato presso la cancelleria;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;
– intimato –
avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Brescia, depositato in data 31.1.2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.
RILEVATO
che:
1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato l’opposizione presentata da N.P.A., cittadino del Senegal, avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Brescia in data 9.11.2017.
Il Giudice di pace ha ritenuto insussistente la violazione del principio del ne bis in idem in quanto non applicabile agli atti amministrativi e comunque non dimostrato l’allegato rapporto di convivenza con parente avente cittadinanza italiana, circostanza quest’ultima, peraltro, smentita dallo stesso ricorrente in sede di identificazione allorquando aveva dichiarato di essere senza fissa dimora.
2. Il provvedimento, pubblicato il 31.1.2018, è stato impugnato da N.P.A. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’amministrazione intimata non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione di legge e travisamento dei fatti in relazione all’affermato automatismo adottato nel provvedimento prefettizio tra la scadenza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo del titolo di soggiorno e la sanzione della espulsione dal territorio nazionale.
2. Con il secondo si articola vizio di violazione e falsa applicazione della legge in relazione all’art. 13, comma 2 bis e art. 19, lett. c dei TUI, in relazione alla mancata considerazione del rapporto di convivenza con parenti di nazionalità italiana.
3. Ritiene il Collegio opportuno accogliere l’istanza avanzata dal difensore del ricorrente di trattazione congiunta del presente ricorso con altro di cui al n. RG. 797/2018, stante la connessione delle questioni trattate nei due ricorsi.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dell’odierno ricorso con altro di cui al n. 23399/2017.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019