Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.25784 del 14/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14624-2018 proposto da:

CAFFE’ ROYAL DI D. E L.S. & C SAS in persona del suo socio accomandatario e legale rappresentante p.t.

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato LUCIA CALVOSA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1716/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato in data 15/3/2007 il Dott. C.N., in qualità di curatore del Fallimento della ***** s.a.s., convenne in giudizio davanti al Tribunale di Pisa la società Caffè Royal di L.T. & Co sas (di seguito Caffè Royal) unitamente alla società Caffè Mirò di B.R. co. s.a.s. (di seguito Caffè Mirò) per sentir dichiarare la nullità o inefficacia per simulazione assoluta della cessione aziendale intervenuta tra le società convenute con scrittura privata autenticata del *****; in via gradata di accertare la simulazione assoluta della quietanza relativa al pagamento del corrispettivo della predetta cessione e di condannare la Caffè Royal di L.T. & Co s.a.s a pagare il prezzo, con surrogazione dell’attore in relazione a tutti i crediti già vantati nei confronti della società Caffè Miro di B.R. Co. s.a.s., ovvero di dichiarare la revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c. della cessione di azienda.

Nel contraddittorio con le società convenute, il Tribunale di Pisa accertò la simulazione della quietanza del pagamento e, in accoglimento della domanda surrogatoria, condannò la Caffè Royal a pagare alla Curatela attrice la somma di Euro 52.000, oltre interessi legali dalla domanda, e alle spese del grado.

la Corte d’Appello di Firenze, adita da Caffè Royal, con sentenza n. 1716 del 2017, per quel che rileva in questa sede, ha sancito che l’appello manca di specifici motivi, essendosi l’appellante limitata a contestare la simulazione del pagamento del prezzo della cessione, senza formulare specifiche critiche alla sentenza di primo grado. Ad avviso del Giudice anche a voler accedere ad un’ottica sostanzialista, l’appello non supera il vaglio di ammissibilità dell’art. 342 c.p.c..

La Corte di merito indica altresì specifici profili di inammissibilità con riguardo alla pretesa insussistenza dei presupposti dell’azione surrogatoria e alla non decisività della documentazione tardivamente prodotta in giudizio e conclude per l’inammissibilità dell’appello con condanna dell’appellante alle spese.

Avverso la sentenza Caffè Royal di D. e L.S. Co s.a.s. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Nessuno resiste al ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 censura la sentenza nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto non soddisfatti i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c.. e riporta il contenuto dell’atto di appello nel quale si rappresentava che nè la cessione di azienda nè il pagamento della quietanza erano simulate, limitandosi a prospettare le stesse ragioni già esposte in primo grado.

1.1 Il motivo è inammissibile perchè, come è agevole desumere dal motivo di ricorso, l’atto di appello richiamato in esso non svolge una critica ragionata alla sentenza di primo grado ma si limita a rappresentare una tesi diversa da quella del giudice di prime cure senza sollevare specifici motivi di impugnazione. Pur essendo l’appello un mezzo di impugnazione connotato dall’effetto devolutivo senza caratteristiche proprie di mezzo a critica vincolata, la giurisprudenza di questa Corte richiede, a pena di inammissibilità la specificità dei motivi di appello (Cass., 26/1/2014 n. 1651: “La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza; in termini anche Cass., 3, n. 15790 del 29/7/2016, Cass., 2, n. 4695 del 23/2/2017).

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – censura la sentenza nella parte in cui la medesima ha dichiarato inammissibile la produzione di nuova documentazione in grado di appello dalla quale avrebbe dovuto dedursi che il prezzo della cessione era stato saldato.

2.1 Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi. L’impugnata sentenza ha esaminato i singoli documenti di cui si lamenta la mancata ammissione, ritenendone la non decisività in applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. è quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa per propria negligenza o per altra causa nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., U, 4/5/2017 n. 10790; cfr. Cass., 1, n. 24164 del 13/10/2017, Cass., 2, n. 24129 del 3/10/2018). Appare evidente dalla motivazione dell’impugnata sentenza che i documenti di cui si lamenta la mancata ammissione non avrebbero avuto le caratteristiche di decisività e di indispensabilità tali da giustificare la tardiva ammissione ai sensi dell’art. 345 c.p.c..

3. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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