LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12672-2015 proposto da:
A.T.L. AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CTT NORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIANO CORSINI, MICHELE MARIANI, GIANPAOLO CORSINI;
– ricorrenti –
contro
F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SGROI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI SPINA;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 94/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/02/2015 R.G.N. 273/2014.
RILEVATO
CHE:
1. La Corte di appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio a seguito di cassazione della sentenza del Tribunale di Livorno, giudice di appello, “in riforma della sentenza n. 95 del 7.7.1997/4.8.1997 del Pretore di Livorno giudice del lavoro, sezione distaccata di Cecina, (ha condannato) la s.r.l. A.T.L. Azienda Trasporti Livornese in liquidazione al pagamento di Euro 24.790,00 in favore di F.S., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., comma 3, dal 1.1.1993 al saldo effettivo” oltre che al pagamento delle spese di tutte le fasi di merito e di legittimità.
2. La Corte di merito ha preso atto del fatto che con la sentenza della Cassazione le era stato chiesto di calcolare l’importo dell’incentivo all’esodo spettante al F. in base all’accordo intervenuto il 15.2.1992 tra le organizzazioni sindacali e l’A.T.L.. Ha evidenziato che la sentenza della cassazione aveva affrontato e risolto positivamente la questione dell’idoneità della domanda presentata dal F. il 16 settembre 1992 – ai fini del suo collocamento a riposo secondo la disciplina e con la decorrenza fatta salva dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384 ritenendo inconferente la circostanza che, per un mero errore interpretativo o per l’attesa di una circolare, l’Azienda avesse collocato a riposo il dipendente dal 1.1.1993 imputandogli la mancata reiterazione della domanda. Conseguentemente ha calcolato le somme spettanti ed ha riconosciuto dovuto, perchè corretto, l’importo chiesto nel ricorso in riassunzione.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la A.T.L. s.r.l. in liquidazione e C.C.T. NORD s.r.l. che articolano un unico motivo con il quale denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. per non essersi la Corte di merito, in sede di rinvio, conformata a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9170 del 2013. F.S. ha opposto difese con tempestivo controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. insistendo nelle conclusioni già prese.
CONSIDERATO
CHE:
4. Con il ricorso la società rileva che la Corte di merito, in sede di rinvio, ha erroneamente interpretato il dictum della cassazione ed è incorsa nella violazione dell’art. 384 c.p.c. laddove ha ritenuto che il compito demandatole era limitato allo sviluppo matematico delle somme dovute per incentivo. Sostengono invece le ricorrenti che si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che, ai sensi della lett. d) dell’accordo del 1992, era necessario verificare se, alla data di cessazione del rapporto del F., erano residuati fondi sufficienti ad assicurare il pagamento dell’incentivo riconosciuto nella misura massima di Lire 48.000.000 pari ad Euro 24.570,00. Osserva poi che l’Accordo, sempre alla lett. d), ha previsto anche che dei richiedenti l’incentivo doveva essere formata una graduatoria che tenesse conto della data di collocamento a riposo ed a parità dell’età del pensionando, privilegiando i lavoratori più anziani. Osservano allora le ricorrenti che la Corte del rinvio avrebbe trascurato tale verifica e si sarebbe limitata ad una mera operazione matematica in relazione alla quale, tuttavia, non sarebbe stato necessario un rinvio da parte della Corte di cassazione che era già in possesso di tutti i dati per procedere alla liquidazione delle somme ed avrebbe perciò potuto decidere nel merito la controversia.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. La Corte territoriale non è incorsa nella denunciata violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2. La sentenza della Corte di cassazione n. 9170 del 2013 ha con chiarezza statuito che il giudice del rinvio, la Corte d’appello di Firenze, avrebbe dovuto “limitarsi a calcolare l’importo dell’incentivo all’esodo spettante al F. in ragione del summenzionato accordo intervenuto il 15.1.92 fra le organizzazioni sindacali e l’A.T.L.”. A tale statuizione è pervenuta avendo osservato che era “pacifico tra le parti il contenuto dell’accordo intervenuto il 15.1.92 fra le organizzazioni sindacali e la A.T.L., accordo che prevedeva un incentivo all’esodo di 8 milioni di Lire per ogni anno di anticipo rispetto al raggiungimento del 60 anno d’età per chi avesse già maturati i requisiti per la pensione d’anzianità” e che “il ricorrente fu posto in quiescenza a decorrere dal 1.1.93, il che fu reso giuridicamente possibile dal D.L. n. 384 del 1992, cit. art. 1, comma 20 (convertito in L. n. 483 del 1992) che, in deroga alla sospensione (prevista dal precedente comma 10 dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31.12.93) di ogni disposizione di legge, di regolamento o di accordi collettivi che prevedesse, con decorrenza in detto periodo, il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, fece salve le domande di pensione di anzianità presentate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso da parte di lavoratori che avessero maturato i relativi requisiti entro il 30.9.92”. Nessuna ulteriore indagine sulla sussistenza dei requisiti per il conseguimento della prestazione azionata era stata demandata al giudice del rinvio atteso che la sentenza della Cassazione ha verificato che nel giudizio di merito era Stato accertato, senza che alcuna censura in tal senso fosse stata mossa, che il F. era stato esodato per anzianità contributiva in data 31.12.1992 e che nei suoi riguardi si era “compiuta la fattispecie convenzionale attributiva del diritto all’esodo di cui al citato accordo del 15.1.92”.
5.2. Il giudice del rinvio si è pertanto attenuto alla regola dettata dalla Cassazione che aveva circoscritto alla liquidazione delle somme spettanti l’ambito della decisione da parte della Corte di merito.
5.3. E’ ben vero che l’art. 111 Cost., comma 2, con lo statuire che la legge deve assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per l’interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio, che impone di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., evitando di rinviare la causa ad un nuovo giudice di appello, allorchè si tratti di effettuare un mero calcolo aritmetico, eventualmente anche in sede di esecuzione (Cass. del 23/03/2010 n. 6951) e tuttavia non è presclusa alla Corte, che nella specie ha ritenuto di avvalersene, la valutazione di opportunità di tale scelta con riguardo alle peculiarità del caso concreto.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spesse, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico delle soccombenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019