LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12218-2014 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che la rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
A.D., EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1836/2013 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 13/11/2013, R.G.N. 1161/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M.,in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
udito l’Avvocato SILVIA LUCANTONI per delega verbale avvocato ANGELO PANDOLFO.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d’Appello di Reggio Calabria confermava la decisione resa dal Tribunale di Reggio Calabria ed accoglieva l’opposizione proposta da A.D. nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia Etr S.p.A.), avverso la cartella esattoriale notificatagli dal concessionario, disponendone l’annullamento.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto nulla la notifica effettuata per essere stata questa avviata presso un indirizzo diverso dal domicilio del destinatario e non avendo la Cassa fornito la prova che questi avesse, nonostante il mutamento di residenza, mantenuto all’indirizzo indicato la sede della propria attività professionale.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Cassa, affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale nè il Dott. A. nè Equitalia Sud S.p.A., pur intimati, non hanno svolto alcuna attività difensiva.
Nelle more della fissazione dell’udienza la Cassa depositava una istanza di cessazione della materia del contendere motivata in relazione all’atto di transazione, pure depositato, con cui tra la stessa Cassa, il Dott. A. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione subentrata ad Equitalia Sud S.p.A. era stata definita la controversia, istanza notificata alle parti e corredata di ricevuta di avvenuta consegna.
Di tanto il Collegio dava atto nel corso dell’udienza.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019