LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4688/2018 proposto da:
D.A., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Luigi Marra;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto n.r.g. 53620/2012 della Corte d’appello di Roma, depositato il 28 giugno 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 maggio 2019 dal Presidente relatore fott. Stefano Petitti.
RITENUTO
che la Corte d’appello di Roma, con il decreto qui impugnato, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nel 20012 da D.A. – ricorso volto ad ottenere l’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 1997 ed ancora pendente in appello alla data di proposizione della domanda -, rilevando che nel giudizio amministrativo presupposto non era stata presentata istanza di prelievo (nè in primo grado, nè in appello);
che per la cassazione di tale decisione D.A. ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo;
che l’intimato Ministero non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo che, con atto depositato il 17 maggio 2019, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;
che, essendo la rinuncia regolare, il giudizio deve essere dichiarato estinto;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019