Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25904 del 14/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3295-2015 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso la Dott.sa L.C.A., rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MARIA D’ACUNTO, GIUSEPPE D’ACUNTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50/A, presso lo studio dell’avvocato NICOLA LAURENTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9704/17/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 9704/17/14 depositata in data 7 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza n. 867/8/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli con cui era stato accolto solo parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente, e rideterminata la debenza, avverso avviso di rettifica ICI 2008;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. Il Comune di Napoli si è difeso, depositando controricorso.

CONSIDERATO

che:

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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