LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25570-2016 proposto da:
STUDIO LEGALE ASSOCIATO BRANCA & RUGGERI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO RECCA, DANIELE BELLONE, GIOVANNA FONDACARO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1493/34/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 13/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 1493/34/16 depositata in data 13 aprile 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1110/2/11 della Commissione tributaria provinciale di Catania con cui era stato accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Associato Branca & Ruggeri avverso una cartella di pagamento II.DD. 2007;
– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi, mentre l’Agenzia delle entrate non si è difesa, restando intimata.
CONSIDERATO
che:
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019