Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25989 del 15/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9604/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

LFoundry Srl, rappresentato e difeso dagli Avv.ti. Sara Armella e Marina Milli, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma via Marianna Dionigi n. 29, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e Agenzia delle entrate – Riscossione, già Equitalia Centro Spa, incorporata in Equitalia Servizi di Riscossione Spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Capolupo, con domicilio eletto presso lo stesso in Cosenza via Medaglie D’Oro n. 106, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente al ricorso e al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo n. 974/01/16, depositata il 21 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2019 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Letta la memoria depositata dagli Avv.ti Sara Armella e Marina Milli per la contribuente.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle dogane emetteva nei confronti di LFoundry Srl avvisi di rettifica per il recupero di dazi e diritti doganali, che, impugnati dalla società, erano sospesi per l’avvenuta prestazione di fideiussioni;

– successivamente, venute meno le garanzie, l’Ufficio rendeva esecutivi i ruoli per le somme portate negli avvisi, con conseguente emissione della corrispondente cartella di pagamento, che veniva impugnata dalla contribuente per l’omessa notifica degli inviti di pagamento quali atti presupposti, difetto di motivazione ed omessa indicazione dei tassi di interesse;

– l’impugnazione era accolta dalla CTP de l’Aquila; la sentenza era confermata dal giudice d’appello; nelle more del giudizio di secondo grado, in esito al parziale definitivo annullamento degli avvisi da parte della Corte di cassazione, l’Ufficio sgravava parte delle iscrizioni a ruolo;

– l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con tre motivi; la contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo, deducendo, con tre motivi, le questioni ritenute assorbite;

– l’Agenzia delle entrate – Riscossione si costituisce depositando controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

– preliminarmente, va rilevata d’ufficio l’invalidità della costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate – Riscossione, avvenuta tramite un avvocato del libero foro: tale costituzione, pur operata mediante la produzione della necessaria procura speciale per patrocinare in cassazione, è avvenuta senza indicare e allegare l’atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, commi 5 e 8), e neppure l’apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza per il controllo di legittimità, che indichi le ragioni in forza delle quali nel caso concreto risulti giustificato tale ricorso alternativo (v. Cass. n. 33639 del 28/12/2018);

– ne deriva, pertanto, che il processo prosegue rispetto alla parte originaria;

– va invece disattesa l’eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione, che non mira ad un riesame nel merito ma è diretto a contestare la coerenza intrinseca della decisione in relazione alla notifica degli atti precedenti l’emissione della cartella;

– il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., per contrasto insanabile della motivazione per aver la CTR ritenuto, da un lato, conosciuti ed, anzi, oggetto di impugnazione, gli avvisi di accertamento che costituivano gli atti presupposti all’emissione della cartella, e, dall’altro, omessa la notifica degli atti prodromici;

– il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, per aver la CTR ritenuto la cartella di pagamento sia carente di motivazione per omessa notifica degli atti prodromici;

– il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla medesima questione, omesso esame del fatto che la società era a conoscenza degli atti sanzionatori;

– il primo motivo è fondato, esclusa ogni inammissibilità, per l’evidente incongruenza, fattuale e giuridica, in cui è incorsa la CTR che, nel ricostruire i fatti, pone in risalto che nei confronti della contribuente erano stati emessi degli avvisi di rettifica, da essa regolarmente impugnati (e, dunque, ben conosciuti), e, poi, ritiene la nullità della cartella per la mancata notifica degli atti prodromici;

– il presupposto, invero non esplicitato nella breve motivazione, è che fossero gli inviti di pagamento ad integrare gli atti presupposti, mentre essi non assolvono a tale funzione che è pertinente al pregresso avviso di rettifica, di cui era pacifica la conoscenza;

– va rilevato, del resto, che l’invito di pagamento assolve alla mera funzione di consentire al contribuente di provvedere in via diretta al versamento delle somme richieste, la cui mancanza (o mancata notifica), ove la pretesa sia indicata in un pregresso atto impositivo posto regolarmente a conoscenza, può, eventualmente, costituire una mera irregolarità, in alcun modo incidente sulla validità della cartella di pagamento, neppure trovando applicazione nella L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, che impongono l’emissione dell’avviso cd. bonario solo in caso di cartelle emesse sulle dichiarazioni rese dalla parte e semprechè sussistano rilevanti incertezze (v. Cass. n. 25294 del 25/10/2017 e Cass. n. 1711 del 24/01/2018);

– la CTR, dunque, ha travisato la vicenda ed è incorsa in una evidente e insanabile contraddizione emergente direttamente dalla sentenza, che, dunque, è nulla;

– il secondo ed il terzo motivo, che investono i vizi della decisione conseguenti alla medesima impostazione, sono assorbiti;

– passando al ricorso incidentale l’unico motivo denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e L.n. 241 del 1990, art. 3, per difetto di motivazione della cartella per l’omessa indicazione del tasso di interesse applicato agli importi contestati;

– il motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, attesa la mancata riproduzione della cartella di pagamento, neppure essendo precisato a quali interessi la doglianza si riferisca, sia perchè non coglie la ratio della decisione che, sul punto, ha ritenuto soddisfatto l’onere di motivazione atteso “il chiaro dettato normativo per il calcolo degli interessi”;

– in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente per un nuovo esame e per la disamina delle questioni rimaste assorbite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR dell’Abruzzo in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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