Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.25999 del 15/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7634/2013 R.G. proposto da:

Azienda Agricola Florovivaistica s.s. di M.A. & c.

(C.F. 07179210583), in persona del legale rappresentante pro tempore, M.G. (C.F. *****), Ma.Ad.

(C.F. *****), rappresentati e difesi dall’avv. Rossella Sabelli, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Maria Cristina Manni, in Roma via Giovanni Pierluigi da Palestrina 19.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

e contro

Equitalia Sud s.p.a. (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimata –

avverso la sentenza n. 268/38/2012 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 16 luglio 2012.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

RITENUTO

che l’Azienda Agricola Florovivaistica s.s. di M.A. & c. e i suoi soci M.G. e Ma.Ad. anche quali eredi del socio M.A., già deceduto -, impugnarono separatamente l’avviso di pagamento notificato dall’Agenzia delle Dogane, per l’accisa dovuta, in difetto delle condizioni per il pagamento in misura agevolata, negli anni dal 2003 al 2008, nonchè la successiva cartella di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a.;

che riuniti i separati giudizi, i ricorsi vennero entrambi respinti in primo grado; Azienda Agricola Florovivaistica s.s. di M.A. & c., M.G. e Ma.Ad., proposero quindi appello che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 16 luglio 2012, respinse integralmente;

che avverso la detta sentenza, Azienda Agricola Florovivaistica s.s. di M.A. & c., M.G. e Ma.Ad. hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, già Agenzia delle Dogane;

che con atto depositato il 3 maggio 2019, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la rinuncia risulta ritualmente notificata alla controricorrente e, pertanto, il giudizio può essere dichiarato estinto;

che le spese possono essere compensate integralmente tra le parti, mentre resta esclusa l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, (Cass. 12/10/2018, n. 25485).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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