Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26001 del 15/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 28285/2014 e 28286/2014 R.G.

proposti da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura (N) generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

SDA Express Courier s.p.a. (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore.

– intimata –

e da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C.F. *****), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

SDA Express Courier s.p.a. (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Angelo Vallefuoco e Valerio Valefuoco, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma viale Regina Margherita 294.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2137/04/2014 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il giorno 4 aprile 2014.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Fichera Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

Poste Italiane Trasporti s.p.a. impugnò l’avviso di pagamento notificato dall’Agenzia delle Dogane, relativo ai tributi indebitati portati in compensazione nell’anno 2008, con un credito d’imposta maturato dalla contribuente sulle accise versate nell’anno 2006.

Il ricorso venne respinto in primo grado; Poste Italiane Trasporti s.p.a. propose quindi appello, che la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza depositata il 4 aprile 2014, accolse integralmente.

Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli già Agenzia delle Dogane – ha proposto separati ricorsi per cassazione, affidati il primo ad uno e il secondo a due mezzi, cui resiste soltanto in quest’ultimo SDA Express Courier s.p.a., già Poste Italiane Trasporti s.p.a..

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. 28285/2014 e 28286/2014 R.G., entrambi proposti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la medesima sentenza.

1.1. Deve, poi, dichiararsi senz’altro inammissibile il secondo ricorso – quello iscritto al n. 28286/2014 -, alla luce del principio generale del processo civile della consumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una volta che la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica della decisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge (Cass. 29/09/2017, n. 22929; Cass. 29/11/2016, n. 24332).

Pertanto, considerato che la prima impugnazione non risulta inammissibile – per come si vedrà in prosieguo -, ne discende necessariamente la declaratoria di inammissibilità della seconda impugnazione.

2. Con l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 28285/2014 R.G., la ricorrente deduce violazione del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, commi 2 e 3, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, nonchè dell’art. 14 preleggi c.c., poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che la contribuente potesse portare operare la compensazione dei suoi debiti tributari, oltre l’anno in cui era maturato il credito per il rimborso delle accise versate.

2.1. Il motivo è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, il credito di imposta per il trasporto merci di cui al D.L. n. 265 del 2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 343 del 2000, può essere esercitato, ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, nel testo in vigore ratione temporis, entro l’anno solare in cui è sorto, attraverso la compensazione prevista dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17, ovvero entro i sei mesi successivi a tale anno, mediante istanza di rimborso in denaro della quota non compensata; tale doppio termine deve ritenersi sancito a pena di decadenza, pur in assenza di un’espressa qualificazione in tale senso, attesa la categoricità della formula letterale dell’art. 4 citato e la ratio di contenere nel tempo l’esercizio dell’agevolazione a fini di certezza del gettito fiscale (Cass. 07/03/2018, n. 5413; Cass. 17/03/2017, n. 6937).

Dunque, ha errato la commissione tributaria regionale nel ritenere che la contribuente potesse portare in compensazione il credito pacificamente maturato nell’anno 2006 addirittura nell’anno 2008, considerato che l’attuale D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3 – come novellato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 61, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 – stabilisce che il credito in compensazione può essere utilizzato “entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto”.

2.2. Irrilevante, poi, a differenza di quanto affermato dal giudice di merito, si mostra la circostanza che l’amministrazione abbia “determinato”, con una nota datata 19 maggio 2008 – quindi nello stesso anno in cui è stata operata la compensazione indebita – il credito d’imposta vantato dalla contribuente.

Invero, come già osservato da questa Corte, ove, ai fini dell’applicazione della previsione di cui al D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3, si facesse riferimento alla data del provvedimento (esplicito o implicito) dell’Agenzia che abbia determinato l’importo del credito d’imposta, il termine per il suo utilizzo risulterebbe, non sempre predeterminato e fisso, ma variabile in funzione del comportamento serbato dell’Amministrazione; con la possibilità, peraltro, di comportare l’incongruo effetto di assegnare un termine estremamente ristretto ad alcuni contribuenti – quelli per i quali l’assenso della medesima intervenga oggi a ridosso del 31 dicembre dell’anno solare successivo al consumo -, ed assai più ampio ad altri, quando l’assenso intervenga anche un solo giorno dopo il 31 dicembre dell’anno successivo al consumo (cfr. in termini Cass. 18/05/2012, n. 7883).

3. In definitiva, dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 28286/2014 R.G. e accolto l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 28285/2014, la sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

5. Le spese delle fasi di merito possono andare integralmente compensate tra le parti, come pure, attesa la reciproca soccombenza, quelle dei giudizi riuniti in sede di legittimità.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello iscritto al n. 28285/2014 R.G. e accoglie l’unico motivo del ricorso iscritto al n. 28286/2014 R.G.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito respinge il ricorso originario avanzato dalla contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio, comprese quelle di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 15 ottobre 2019

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