LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 28458 – 2017 R.G. proposto da:
Avvocato G.A. – c.f. ***** – ai sensi dell’art. 86 c.p.c. da se medesimo rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, in Ceprano, alla via Campidoglio, n. 16, presso il proprio studio.
RICORRENTE
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;
INTIMATO avverso l’ordinanza assunta dal tribunale di Frosinone in data 3.8.2017 nei procedimento iscritto al n. 1019/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, al di là della possibilità di ricondurre o meno – in via di interpretazione estensiva – l’ipotesi de qua ai casi fatti salvi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, la valutazione circa la possibilità di revoca (o meno) del decreto definitivo di liquidazione delle competenze dovute al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nell’evenienza della revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, involge comunque profili generali e di sistema;
ritenuto pertanto che non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte.
P.Q.M.
rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019