Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.26095 del 15/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 16168 – 2018 R.G. proposto da:

O.A. – c.f. ***** – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato Carmelo Ruta ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Salaria, n. 292, presso lo studio dell’avvocato Pietro Roccasalva.

RICORRENTE

contro

I.C. – c.f. ***** – (quale erede di I.S.), I.G. – c.f. ***** – (quale erede di I.S.), rappresentate e difese in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Francesco Cardarella ed elettivamente domiciliate in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione.

CONTRORICORRENTI avverso la sentenza della corte d’appello di Catania n. 1030 dei 26.4/7.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, in considerazione per un verso dell’articolato sviluppo processuale della vicenda litigiosa de qua, in considerazione per altro verso delle specificità del caso de quo (la corte etnea ha dato atto che nella sentenza del 1 giugno 2005 si legge che già in quel giudizio aveva invitato le parti a fornire il certificato di destinazione urbanistica: cfr. sentenza in questa sede impugnata, pag. 6) in rapporto alle indicazioni giurisprudenziali di riferimento, non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, sicchè si impone la rimessione del presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della seconda sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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