Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26111 del 16/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4668-2019 proposto da:

R.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 801/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata l’11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/05/ 201 9 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

il Ministero della Salute ha depositato controricorso al ricorso notificatogli da R.S., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 801 del 2018, depositata l’11 giugno 2018;

il ricorso per cassazione peraltro, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.).

CONSIDERATO

CHE:

il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Sez. Un. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981; altresì Cass. n. 26529 del 2017);

in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472