LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4668-2019 proposto da:
R.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 801/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata l’11/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’08/05/ 201 9 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
il Ministero della Salute ha depositato controricorso al ricorso notificatogli da R.S., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 801 del 2018, depositata l’11 giugno 2018;
il ricorso per cassazione peraltro, come attestato dal certificato negativo della cancelleria di questa Corte, non risulta depositato (art. 369 c.p.c.).
CONSIDERATO
CHE:
il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Sez. Un. 4859 del 1981 e n. 6420 del 1981; altresì Cass. n. 26529 del 2017);
in definitiva, il ricorso va dichiarato improcedibile; le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
il mancato deposito del ricorso osta a ravvisare esistenti i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali nei confronti del controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019