LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16702-2018 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 40, presso lo studio dell’Avvocato ALBERTO DI CAPUA, rappresentata e difesa dall’Avvocato GIOVANNI RE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 10037/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
M.M., socia al 50% della società San Raffaele S.r.L., propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 12809/2016 in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2009, consequenziale a precedente avviso di accertamento nei confronti della società per maggiori ricavi;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
la contribuente ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c…. art. 24 Cost. c.c., comma 2” perchè la CTR avrebbe errato nel ritenere efficace anche nei confronti del socio l’avviso di accertamento nei confronti della società ed il giudicato formatosi in ordine allo stesso;
1.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza aì sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, denunciando, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” costituito dalla “estraneità della M. alla gestione della società partecipata…(come)… allegato nel corso del giudizio e emergente dalle risultanze del P.V.C. della Guardia di Finanza del 20.05.2014…, quale richiamato dall’accertamento societario”;
1.3. con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, denunciando, in rubrica, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” in merito alla mancata percezione di utili extra bilancio da parte della ricorrente per “errori dell’accertamento societario”, ed in particolare relativamente al “computo nell’avviso societario a titolo di utili/reddito dell’intero importo delle movimentazioni bancarie emerse dalle indagini finanziarie senza deduzione dei costi di acquisto della merce” e all'”esubero del volume di affari dichiarato per l’anno 2009 comprensivo di IVA rispetto all’ammontare delle risultanze sotto il profilo della determinazione del volume di affari delle movimentazioni bancarie”;
1.4. le censure, da esaminare congiuntamente, vanno disattese;
1.5. quanto al primo ed al terzo motivo questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale perchè possa operare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili occorre, fra l’altro, che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi (cfr. Cass. nn. 11680/2016, 9711/2015, 9341/2015, 8763/2015, 20870/2010, 9519/2009);
1.6. in questa prospettiva si è quindi affermato che nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, come nella specie, debba riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato, formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle entrate e la società, con cui sia stata accertata la sussistenza di utili extracontabili della società, evidenziando che l’accertamento positivo dell’utile extracontabile della società conferma, infatti, il presupposto da cui dipende l’accertamento del maggior utile da partecipazione del socio (cfr. Cass. nn. 5345/2018, 6175/2017, 441/2013), al che consegue l’infondatezza dei due motivi di censura relativi all’accertamento societario, già oggetto di pronuncia passata in giudicato;
1.7. è poi principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’accertamento del maggior reddito nei confronti di società di capitali a ristretta base partecipativa, come nella specie, legittima la presunzione di distribuzione degli utili tra i soci, in quanto la stessa ha origine nella partecipazione e pertanto prescinde dalle modalità di accertamento, ferma restando la possibilità per i soci di fornire prova contraria rispetto alla pretesa dell’Amministrazione finanziaria dimostrando che i maggiori ricavi dell’ente sono stati accantonati o reinvestiti (cfr. Cass. nn. 32959/2018, 27778/2017, 5581/2015);
1.8. tale principio è stato completato precisandosi che la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (cfr. Cass. nn. 23247/2018, 18042/2018, 17461/2017, 26873/2016, 1932/2016);
1.9. questa Corte ha tuttavia anche evidenziato (cfr. Cass. n. 4965/2017) in merito alla prova contraria posta a carico del contribuente circa la destinazione degli utili conseguiti dalla società e la partecipazione del socio alla gestione e/o amministrazione della stessa, come il fatto che il socio di S.r.l. a base ristretta rimanga distante dalle decisioni che attengono all’amministrazione e alla gestione dell’impresa sociale non è incompatibile con la distribuzione degli utili extracontabili, la cui presunzione discende piuttosto e soltanto dalla partecipazione al capitale di rischio unitamente al rapporto personale, il più delle volte anche familiare, che lega i soci;
1.10. solo una prova che metta in discussione tale diversa base presuntiva, e con essa lasci dubitare che il socio non solo non sia stato messo a parte delle decisioni gestionali ma anche degli utili d’impresa, ovvero sia stato ad esso anche impedito di controllarne l’esistenza (avvalendosi deì poteri di accesso che ad esso competono ex art. 2476 c.c.), potrebbe quindi assumere rilievo ostativo alla detta presunzione;
1.11. irrilevante risulta quindi la contestazione di estraneità alla gestione della società sollevata dalla contribuente, giacchè non è stato in alcun modo dedotto da quest’ultima di essere stata ostacolata o impedita nell’esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale attribuiti ai soci in virtù dell’art. 2476 c.c.;
2. per quanto fin qui osservato il ricorso va integralmente rigettato;
3. le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore dell’Agenzia controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019