LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16540-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
N.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2455/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 20/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, indicata in epigrafe, che aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Prato n. 49/2014, con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto da N.C. avverso avviso di accertamento per maggior reddito relativo all’annualità 2007 determinato sulla base di “redditometro”, accogliendo le doglianze unicamente per la parte relativa al reddito derivante dalla disponibilità di un’autovettura concessa in leasing a società ( N. S.r.L.), di cui egli era amministratore unico;
il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38” per avere la CTR ritenuto che la sentenza impugnata fosse errata “nella parte in cui escludeva completamente l’autovettura quale indicatore di reddito”, affermando al contempo anche che “la richiesta dell’Ufficio…(poteva)… essere recepita solo in parte dovendosi escludere la parte relativa alla disponibilità imputabile alla società proprietaria”;
1.2. la doglianza è fondata atteso che, ai fini dell’accertamento dei redditi con metodo sintetico, la formale intestazione a terzi dei beni-indice non rende di per sè inoperante la presunzione legale di capacità contributiva, ove la concreta posizione dei terzi intestatari (come il coniuge fiscalmente a carico o una società a base ristretta) consenta di riferire l’effettiva disponibilità di detti beni in capo al contribuente, sul quale incombe, di conseguenza, l’onere della prova contraria dell’inesistenza in concreto dei qualificati vincoli familiari o societari posti a fondamento dell’accertamento presuntivo (cfr. Cass. n. 6195/2018);
1.4. nel caso in esame dall’avviso di accertamento (ritualmente trascritto in ricorso) emerge che la società in questione era da ritenersi non operativa per l’anno in questione, avendo conseguito ricavi più che esigui e non avendo stipulato alcun atto del registro, pur avendo come oggetto sociale l’acquisto, permuta, vendita, costruzione, ristrutturazione e gestione di beni immobili, costruzione di fabbricati in economia o mediante cessione in appalto, avendo al contrario stipulato il solo contratto di locazione finanziaria dell’autovettura in questione;
1.5. considerato che la sintesi reddituale e la prova contraria devono essere esercitate in concreto, anche riguardo a rapporti societari (cfr. Cass. n. 12448/2011), assumendo la CTR che la formale intestazione dell’autovettura a terzi sia parzialmente incompatibile con la presunzione legale di capacità contributiva, il Giudice d’appello ha pertanto violato detti principi di diritto, i quali viceversa esigono di accertare se la concreta posizione dei terzi intestatari (nella specie, società inoperativa con amministratore unico nella persona del ricorrente in primo grado) possa riferire al contribuente l’effettiva disponibilità dei beni-indice;
2. il primo motivo ricorso va dunque accolto, assorbiti i rimanenti, formulati in via subordinata, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019