LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14207/2013 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
E.P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli n. 43, presso lo studio dell’avv. Francesco d’Ayala Valva, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Paolo Centore;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 36/06/12, depositata il 6 luglio 2012;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019 dal Consigliere Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 36/06/12 del 06/07/2012 la Commissione tributaria regionale della Liguria (hinc CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 46/13/10 della Commissione tributaria provinciale di Genova (hinc CTP), la quale, in accoglimento del ricorso della E.P. s.r.l., aveva annullato l’avviso di accertamento relativo ad IVA 2003;
2. l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, e depositava memoria;
3. la società contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria.
CONSIDERATO
CHE:
1. va pregiudizialmente evidenziato che, come comunicato dalla stessa Agenzia delle entrate con nota del 20/07/2018, la Direzione Provinciale di Genova ha evidenziato che la contribuente ha presentato domanda ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, conv. con modif. nella L. 21 giugno 2017, n. 96, corrispondendo integralmente quanto dovuto per la definizione della controversia;
2. ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio (Cass. n. 24083 del 03/10/2018);
2.1. le spese di lite vanno compensate tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019