Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.26187 del 16/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16025-2016 proposto da:

COMUNE DI ISCHIA, persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio dell’avvocato VITOLO – STUDIO VIGLIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITOLO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

I.M., con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato PETTORINO STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10251/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 24/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07,/05/2019 dal Consigliera Dott. D’OVIDIO PAOLA.

RILEVATO

Che:

1. I.M., con ricorso proposto dinanzi alla C.T.P. di Napoli, impugnava l’avviso di accertamento n. *****, con il quale il Comune di Ischia gli chiedeva il pagamento dell’ICI, per l’anno di imposta 2006, in relazione ad un immobile di sua proprietà sito nel territorio comunale, in via *****.

Il contribuente lamentava l’erroneità della determinazione del tributo, in quanto operata dal Comune di Ischia sulla base di un classamento degli immobili diverso da quello accertato dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con sentenza n. 98/32/2006, resa in altro giudizio e passata in giudicato, che aveva accolto il ricorso proposto dallo stesso Impagliazzo avverso il classamento degli immobili di cui al presente giudizio, ritenendo corretta l’attribuzione agli stessi della categoria Cl con classe 1; eccepiva altresì l’intervenuta decadenza dal potere impositivo, in quanto esercitato oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11.

2. Con sentenza n. 10251/41/2014, la C.T.P. di Napoli rigettava il ricorso ritenendo, per quanto ancora rileva in questa sede, che il Comune, contrariamente alla tesi sostenuta dal contribuente, aveva correttamente rideterminato il classamento dell’immobile con l’assegnazione proprio della categoria C1, classe 1, come statuito dalla richiamata sentenza n. 98/32/2006 della CTR di Napoli.

3. Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente, riproponendo le difese già svolte in primo grado, in particolare eccependo nuovamente la mancata rideterminazione del classamento dell’immobile con l’assegnazione della categoria C1, classe 1, in conformità alla invocata sentenza passata in giudicato.

4. Con sentenza n. 11534/44/15 del 9/7/2015, depositata il 17.12.2015 e non notificata, la Commissione tributaria regionale di Napoli accoglieva l’appello disponendo che “… il Comune di Ischia prenda atto di quanto statuito dalla CTR e determini l’ICI dovuta per l’anno 2006, dall’appellante, sui parametri catastali indicati dalla decisione della C1R richiamata: categoria C1 e la classe 1”.

5. Avverso tale sentenza il Comune di Ischia propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. Con un unico motivo di ricorso, articolato in due profili, viene dedotto “error in indicando – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2,5 e 11 e succ. mod. e int. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5) per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza”.

Il Comune ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto sembra aver ritenuto la sentenza impugnata, aveva calcolato l’ICI proprio sulla scorta dei parametri determinati con la sentenza n. 89/32/06 (categoria C1, classe 1).

Nonostante tale circostanza fosse stata evidenziata nei giudizi di merito, la CTR tuttavia aveva completamente omesso di motivare le ragioni per cui non riteneva essere stati applicati tali parametri, sicchè la sentenza risultava, oltre che erronea, anche nulla per carenza assoluta di motivazione.

1.1. Il motivo è fondato.

In linea di diritto, è corretto e non controverso il principio secondo il quale il passaggio in giudicato della sentenza della CTR di Napoli n. 89/32/06, che ha determinato la rendita catastale dell’immobile del contribuente I., si riflette, condizionandola, sulla liquidazione dell’imposta ICI di cui si discorre nel presente giudizio.

In linea di fatto, tuttavia, il Comune di Ischia ha affermato, anche richiamando la prova documentale costituita dall’avviso impugnato, di aver calcolato l’ICI dovuta dal signor I. proprio sulla scorta dei parametri catastali individuati dalla richiamata decisione (Categoria C1, classe 1, con valore della rendita determinata in Euro 13.102,51, poi ricalcolata in Euro 13.757,62, quale effetto di mera rivalutazione automatica secondo i moltiplicatori previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 1).

A fronte di tali deduzioni, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna motivazione atta ad evidenziare le ragioni per cui, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Ischia ed affermato dalla sentenza di primo grado, ha ritenuto non essere stati applicati, o correttamente applicati, i parametri catastali già determinati dalla sentenza della CTR di Napoli n. 89/32/06, essendosi limitata a disporre che “il Comune di Ischia prenda atto di quanto statuito dalla CTR e determini l’ICI dovuta per l’anno 2006, dall’appellante, sui parametri catastali indicati dalla decisione della CTR richiamata: categoria Ci e la classe i”.

Ricorre pertanto una anomalia motivazionale per motivazione assolutamente carente, o comunque apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, che si converte in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dà luogo a nullità della sentenza denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940, Rv. 645828 – 01), come correttamente denunciato dal ricorrente.

8. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale valuterà il ricorso, decidendo anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, dalla 5 sezione civile della Corte di Cassazione, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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