Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26250 del 16/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 4025/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Roma con ordinanza del 09/01/2019 nel procedimento vertente tra:

R.M., da una parte;

e EQUITALIA SUD SPA, dall’altra;

ed iscritto al n. 48884/2016 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE TOMMASO, che chiede dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Roma.

RILEVATO

che:

è stata proposta richiesta di regolamento di competenza dal Tribunale di Roma, che – con ordinanza del 9 gennaio 2019 ai sensi degli artt. 45,47 e 58 c.p.c. – ha ritenuto sussistente la competenza per materia del Giudice di Pace nel giudizio (causa n. 48884/2016) di opposizione a sanzioni amministrative introdotto dall’opponente R.M. nei confronti dell’opposta Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

1.- Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’opponente R. svolgeva innanzi al Giudice di Pace di Roma l’opposizione per cui è giudizio fondandola su più motivi (mancata notifica o inesistenza e/o nullità di notifiche presupposte ed intervenuta prescrizione dei titoli azionati con esecuzione esattoriale).

L’adito Giudice di prime cure dichiarava la propria incompetenza a decidere e rimetteva le parti innanzi al Tribunale di Roma.

Quest’ultimo, con la citata ordinanza, rilevava che “l’opposizione ha ad oggetto crediti relativi a sanzioni ammnistrative per violazioni del codice della strada” e, quindi, richiedeva il regolamento di competenza.

2.- L’ordinanza del Tribunale capitolino è, solo in parte, fondata al pari della richiesta – di cui in epigrafe- formulata dal P.G., che, per quanto di seguito si chiarirà, possono essere condivise solo parzialmente.

L’assunto di cui al provvedimento con cui è stato richiesto il regolamento di competenza è basata sulla convinzione che la svolta opposizione era relativa esclusivamente a sanzioni per violazioni del codice della strada, comportanti – come testualmente rammentato nell’ordinanza – “la competenza di natura funzionale del Giudice di Pace…senza limite di valore, poichè l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio”: esatto, in punto di diritto, l’assunto del Tribunale di Roma (che richiama all’uopo Cass. n. ri 6463/2011, 13551/2011, 3283/2015 e 23564/2016) risulta tuttavia errato parzialmente quanto all’affermazione che con la proposta opposizione si controverteva unicamente in tema di “opposizione a sanzioni amministrative”.

In effetti ed all’inverso la stessa opposizione a cartella esattoriale per plurimi titoli era relativa anche a sanzioni diverse da quelle previste dal codice della strada.

Deve, in proposito, rammentarsi ed evidenziarsi che – fin dalla comparsa di costituzione e risposta innanzi al Giudice di Pace (v.: p 4) Equitalia aveva dedotto che le due cartelle di seguito specificamente indicate erano relative a tributi “inerenti Consiglio nazionale forense” e Contributo unificato”, indicando – per esse – la sussistente competenza della Commissione Tributaria Provinciale.

Con la opposizione per cui è causa si controverteva, quindi, anche in relazione a titoli di esecuzione esattoriale non relativi a verbali per sanzioni previste dal Codice della Strada, ma anche aventi differente provenienza e diversa natura di indiscutibile carattere tributario.

Tanto risulta in questa sede dal compiuto esame dei titoli azionati esattorialmente e non può che essere rilevato in questa sede. Tanto pure al ragionevole fine di evitare l’errato consolidamento della giurisdizione limitatamente alle dette opposizioni in dispositivo specificamente indicate.

3.- In conclusione deve dichiararsi la competenza del Giudice di Pace fatta eccezione relativamente all’opposizione alle cennate cartelle aventi natura tributaria ed in ordine alle quali sole – come da dispositivo- non potrà che debitamente dichiararsi la carenza di giurisdizione dell’A.G.O. in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale.

PQM

La Corte:

dichiara la competenza del Giudice di Pace di Roma in ordine alla opposizione relativa a titoli derivanti da sanzioni amministrative per violazioni a al Codice della Strada, dichiarando la parziale carenza di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente all’opposizione avvero le cartelle n.ri ***** e ***** inerenti tributi (rispettivamente per C.N.F. e C.U.), per le quali sussiste la giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale, disponendo la riassunzione del giudizio a termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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