LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21930/2018 R.G. proposto da:
AVV. C.L., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Di Paolo, con domicilio in Pescara alla Piazza Primo maggio n. 10.
– ricorrente –
contro
G.D..
– intimata –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1216/2018, depositata in data 19.6.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.5.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dall’avv. C. avverso l’ordinanza del tribunale di Pescara con cui, pronunciando su un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., era stata parzialmente accolta la domanda di liquidazione dei compensi spettanti al difensore per il patrocinio svolto in favore della resistente, dichiarando l’intervenuta prescrizione per parte dei crediti azionati in giudizio.
La Corte distrettuale ha ritenuto che la domanda, sebbene proposta nelle forme del rito sommario di cognizione ex art. 702 c.p.c., fosse ricorribile in cassazione ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non potendosi invocare il principio dell’apparenza, dato il tenore testuale della norma e benchè il provvedimento fosse stato adottato dal giudice monocratico anzichè dal Collegio.
La cassazione della sentenza è chiesta dall’avv. C. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.
L’intimata non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 702 bis e ss. e del principio dell’apparenza o dell’ultrattività del rito, sostenendo che il difensore aveva proposto la domanda a norma dell’art. 702 bis e ss. c.p.c. ed il tribunale, in composizione monocratica, aveva definito il giudizio senza disporre il mutamento del rito per cui l’ordinanza era appellabile in base al principio di apparenza o ultrattività del rito seguito in primo grado.
2. Il motivo è fondato.
La stessa sentenza impugnata ha dato atto che la domanda di pagamento dei compensi professionali era stata proposta ai sensi dell’art. 702 bis e ss. c.p.c. e non già nelle forme del rito sommario speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2001.
Inoltre, dall’esame degli atti processuali risulta che il giudizio è proseguito dinanzi al giudice monocratico nelle forme del procedimento sommario di cognizione ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c., senza disporre il mutamento del rito ai sensi del successivo art. 4, comma 1, ed è stato definito con ordinanza monocratica ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c..
Come già affermato da questa Corte in casi analoghi, la decisione seguiva il regime di impugnabilità discendente dal rito seguito dal giudice in primo grado ed era, per quanto detto, appellabile, poichè, anche in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all’azione proposta in giudizio (Cass. 4904/2018; Cass. 3338/2012).
E’ quindi accolto l’unico motivo di ricorso e la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di L’Aquila, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di L’Aquila, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019