LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Su istanza per regolamento di competenza d’ufficio, n. 319612018, proposta dal TRIBUNALE di ROMA con ordinanza del 30/10/2018, N. R.G.
10090/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO che, visti gli artt. 45,380-ter c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Giudice di pace di Roma in ordine al giudizio di opposizione indicato in premessa; con le statuizioni conseguenti.
RITENUTO
che:
1. Con atto di citazione dell’1/6/2017 G.V. conveniva in giudizio Roma Capitale ed Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., formulando opposizione a 13 cartelle esattoriali, originate dal mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
Il Giudice di pace di Roma, con ordinanza del 10/11/2017, dato che il valore complessivo delle cartelle ammontava a Euro 17.062,23, dichiarava la propria incompetenza per valore, essendo competente il Tribunale di Roma davanti al quale la causa doveva essere riassunta entro 90 giorni.
2. Riassunto il giudizio, con ordinanza resa in data 30/10/2018 il Tribunale di Roma, ritenuto che si tratta di “opposizione ex art. 615 c.p.c.” in “materia per la quale sussiste la competenza funzionale del giudice di pace a prescindere dal valore”, ha dichiarato “la propria incompetenza funzionale” e ha rimesso “la controversia alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto di competenza”.
Si è costituita in giudizio G.V. “al solo fine di essere destinataria delle prescritte notificazioni di legge”.
CONSIDERATO
che:
I. Il conflitto, a prescindere dalle enunciazioni che lo sorreggono (in particolare, il riferimento all’art. 615 c.p.c., si veda al riguardo Cass., sez. un., 22080/2017), va risolto con la determinazione della competenza per materia del Giudice di pace.
G.V. ha impugnato 13 cartelle esattoriali, deducendo la mancata notificazione dei verbali di accertamento delle singole contestazioni e, in connessione, la prescrizione dell’asserito credito dell’amministrazione, essendo per tutte le cartelle decorso il termine massimo quinquennale previsto dalla legge per la riscossione della sanzione.
Come ha sottolineato il sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni, secondo la giurisprudenza di questa Corte la cognizione delle opposizioni, sia di quelle “recuperatorie” dei rimedi non precedentemente esperiti (vizi di notificazione) che di quelle attinenti a vicende sopravvenute alla formazione del titolo (prescrizione) appartiene alla competenza del giudice di pace. Si veda al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 10261/2018, per cui in tema di sanzioni amministrative per violazione del C.d.S., la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento e opposizione ad ordinanza-ingiunzione (salva l’applicazione, nella seconda ipotesi, del limite di valore nei casi di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a e b). Indirizzo che si è sviluppato, con riguardo alla materia della circolazione stradale, attraverso l’affermazione di principio secondo cui il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205 (C.d.S.) e la L. n. 689 del 1981, art. 22-bis, determinano l’attribuzione al giudice di pace della competenza per materia sulle opposizioni a sanzioni amministrative, secondo una linea oggi confermata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 (v. Cass. 20489/2018).
Nè vale a trasferire la competenza il parametro del valore (che ha portato il Giudice di pace di Roma a negare la propria competenza); come ha evidenziato il sostituto procuratore generale, il criterio sussidiario del valore assume rilievo solo quale limite edittale e in ogni caso non consente, in caso di pluralità di violazioni, di operare il cumulo delle sanzioni irrogate in concreto, giacchè il cumulo potrebbe comportare, in base agli artt. 10 e 104 c.p.c., il mutamento della competenza solo nel caso di competenza esclusivamente per valore, ma non nel caso di competenza per materia (cfr. Cass. 3156/2017).
II. Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Roma, davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Nulla si dispone in punto spese non avendo le parti del processo presentato memorie.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma, davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019