LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12468-2018 proposto da:
L.G. DI B. & V. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCREZIA MARTINO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
ARLI S.R,L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GIAVAZZI e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
e contro
S.L. e LO.TE.AR.
avverso la sentenza n. 340/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 19.3.2005 ARLI S.r.l. evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Bergamo la società L. G. di B. e V. S.n.c. allegando di aver commissionato alla convenuta nel marzo 2004 lavori di sistemazione del proprio giardino pattuendo il corrispettivo di Euro 33.000 iva compresa e di aver ricevuto dall’appaltatore un consuntivo di Euro 45.965,85 iva inclusa, con indicazione di una serie di opere aggiuntive rispetto a quanto indicato nel preventivo lavori. Deduceva di non aver mai ordinato lavorazioni aggiuntive o varianti e, offrendo bando iudicis la somma di Euro 6.141,00 quale saldo dell’importo preventivato, chiedeva accertarsi che null’altro fosse dovuto all’appaltatore.
Quest’ultimo si costituiva resistendo alla domanda, chiamando in causa S.L. e Lo.Te.Ar. e svolgendo riconvenzionale, sia nei confronti della società attrice che dei terzi chiamati, per la loro condanna al pagamento della somma di Euro 21.113,59 asseritamente dovutale a titolo di saldo delle opere eseguite. La convenuta inoltre accettava il pagamento offerto dall’attrice a titolo di acconto sulla maggior somma rivendicata.
I terzi chiamati si costituivano a loro volta invocando il rigetto della chiamata svolta nei loro riguardi.
Con sentenza n. 1948/2011 il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda principale e la riconvenzionale proposta da L. S.n.c. nei confronti dei terzi chiamati; accoglieva invece la domanda riconvenzionale dell’appaltatore verso la committente, condannando Arli S.r.l. al pagamento della somma di Euro 21.113,59 oltre iva, detratto l’acconto di Euro 6.141 già ricevuto dall’appaltatore banco iudicis.
Interponeva appello avverso detta decisione Arli S.r.l. e si costituiva in seconde cure L. S.n.c. invocando il rigetto del gravame.
La Corte di Appello di Brescia dapprima, con sentenza non definitiva n. 1101/2016, dichiarava il diritto dell’appaltatore ad ottenere il saldo delle opere indicate sui documenti di trasporto, e poi, dopo aver ammesso C.T.U. per la determinazione del valore di detti lavori, condannava Arli S.r.l., con la decisione n. 340/2018 oggi impugnata, al pagamento in favore di L. S.n.c. della sola somma di Euro 4.756,54 oltre iva. Riteneva in particolare la Corte bresciana che detta somma fosse dovuta in quanto dall’importo accertato dall’ausiliario, pari ad Euro 10.897,54, dovesse essere scomputata la somma di Euro 6.141,00 ricevuta da L. S.n.c. banco iudicis in prime cure.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione L.G. di B. e V. S.n.c. affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso Arli S.r.l.
La parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto che l’importo di Euro 6.141 offerto da Arli S.r.l. banco iudicis si riferiva al saldo dell’importo del preventivo iniziale, pari ad Euro 33.000, e non ai lavori aggiuntivi che sono stati determinati in secondo grado all’esito di apposita C.T.U. disposta dalla Corte di Appello. La ricorrente deduce in proposito (cfr. pag.14 del ricorso) che la suindicata somma di Euro 33.000 relativa ai lavori originariamente commissionatile da Arli S.r.l. era stata pagata: quanto ad Euro 5.400 prima dell’introduzione della causa, come da fattura n. 157/2004; quanto ad Euro 21.450, egualmente prima dell’introduzione della causa, come da fattura n. 57/2004; quanto ad Euro 6.141 mediante il pagamento offerto dalla società committente banco iudicis. Da ciò fa discendere la censura alla sentenza impugnata, che avrebbe conteggiato il pagamento effettuato banco iudicis una seconda volta, a scomputo della differenza relativa alle opere aggiuntive eseguite dall’appaltatore e ricostruite dalla C.T.U. svolta in seconda istanza.
Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 99 e 102 c.p.c. per avere la Corte di Appello pronunciato ultra petita, nella parte in cui ha riconosciuto in favore della controricorrente la duplice detrazione dell’unico acconto di Euro 6.141 eseguito banco iudicis.
Le due doglianze, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono fondate.
Nella sentenza impugnata si afferma infatti (cfr. pag.8) che “Il nuovo CTU nominato, concludendo la propria indagine peritale, ha ritenuto che il prezzo finale, comprensivo di fornitura e messa in opera, di quanto presente nel DDT e non ricompreso nel preventivo del 12.3.2004, sia di Euro 11.651,96 da cui deve detrarsi la somma di Euro 754,42 quale totale differenze tra DDT e preventivo, comprensivo di fornitura e messa in opera”.
Da tale premessa, la Corte territoriale perviene alla conclusione che segue: “In conseguenza, l’importo del corrispettivo dovuto da Arli srl alla società L.G. di B. e V. snc per le forniture di cui ai documenti di trasporto prodotti è di Euro 10.897,54 (Euro 11.651,96 – Euro 754,42 = Euro 10.897,54) a cui deve ulteriormente detrarsi la somma di Euro 6.141 già versata a titolo di acconto” (cfr. pag.9).
Le due affermazioni risultano tra loro in irriducibile contrasto, posto che se la determinazione della somma di Euro 10.897,54 si riferisce – secondo quanto emerge dalla lettura del passaggio sopra riportato, contenuto a pag. 8 della decisione della Corte territoriale – al soli lavori aggiuntivi non compresi nel preventivo originario del 12.3.2004, allora da essa non può essere scomputato il pagamento di Euro 6.141,00 che Arli S.r.l. ha eseguito banco iudicis. Va infatti considerato che la società committente aveva affermato, sin dal proprio atto introduttivo, di non aver mai commissionato alcuna lavorazione aggiuntiva rispetto al preventivo iniziale ed aveva invocato l’accertamento che la sola somma da lei dovuta fosse quella di cui al preventivo suindicato, che aveva offerto di saldare mediante l’offerta banco iudicis di cui anzidetto. Ne deriva che il pagamento di Euro 6.141,00 eseguito in corso di causa dalla società committente doveva essere riferito al saldo delle opere di cui al preventivo iniziale, e non invece imputato al corrispettivo delle opere aggiuntive estranee al preventivo medesimo.
Nè, per contro, la sentenza impugnata afferma, in alcun punto della motivazione, che la somma di Euro 6.141,00 cui si discute sia stata invece calcolata dalla Corte lombarda solo in detrazione delle opere aggiuntive, e non anche di quelle di cui al preventivo iniziale.
Sembra quindi configurarsi un’erronea duplice imputazione dell’unico pagamento di cui anzidetto, e più precisamente:
1) una prima volta a saldo delle opere previste dal contratto originario intercorso tra le parti, posto che l’offerta banco iudicis eseguita dalla società committente era stata espressamente riferita, appunto, a saldo di quanto dovuto in base al preventivo iniziale;
2) ed una seconda volta a parziale pagamento delle lavorazioni aggiuntive riscontrate e quantificate dalla C.T.U. svolta in grado di appello, visto che la Corte territoriale ha computato la somma di cui si discute in detrazione dal corrispettivo per le opere extra preventivo determinate dall’ausiliario.
La decisione impugnata va quindi cassata sul punto e il giudizio va rimesso ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia, affinchè quest’ultima provveda a riesaminare la fattispecie imputando il pagamento eseguito da Arli S.r.l. banco iudicis una sola volta, alternativamente a saldo delle opere di cui al preventivo iniziale, ovvero a parziale pagamento di quelle aggiuntive, già determinate e quantificate dalla medesima Corte territoriale nella sentenza impugnata, sulla base delle risultanze della C.T.U. esperita in seconde cure. Quanto sopra, al fine di evitare il rischio che la società committente possa conseguire una ingiusta locupletazione in danno dell’appaltatore per effetto della doppia imputazione del medesimo pagamento.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata nei sensi di cui in motivazione e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 23 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019