Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.26351 del 17/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13022-2018 proposto da:

M.J., rappresentato e difeso dall’avvocato EDORE CAMPAGNOLI e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. M.J. proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile, emesso dal Giudice di Pace di Bologna in data 22.3.2013.

Con ordinanza del 16.10.2013 il Tribunale di Bologna dichiarava l’improcedibilità del ricorso a cagione dell’assenza del difensore all’udienza fissata per la sua trattazione.

Proponeva ricorso per la cassazione di detta decisione il M. e questa Corte, con ordinanza n. 4516/2017, cassava la decisione impugnata rinviando la causa al medesimo Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

A seguito di tempestiva riassunzione del M. il Tribunale di Bologna, con il provvedimento oggi impugnato, accoglieva l’opposizione, compensando tuttavia le spese in quanto le parti convenute non avevano contestato la domanda.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.J. affidandosi ad un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensiva in questo giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite senza fornire alcuna valida motivazione di tale decisione e valorizzando la mancata contestazione della pretesa da parte convenuta, che di per sè non costituisce elemento sufficiente a giustificare la predetta compensazione.

La censura è fondata, dovendosi dare continuità al principio, già espresso da questa Corte in materia di equa riparazione, secondo cui ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (cfr. Cass. Sez.6-1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012, Rv.621270 e Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 23632 del 17/10/2013, Rv.628063).

Ne consegue la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice, per provvedere al nuovo governo delle spese dei vari gradi, incluse quelle del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di Cassazione, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019

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