LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3923-2013 proposto da:
ENEL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CERRATO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 122/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA, depositata il 21/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2019 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Enel s.p.a. propose ricorso avverso il diniego di rimborso della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, per l’anno 1999, per l’importo di Euro 1.424.949,00, versati in eccedenza rispetto al dovuto, ai sensi della L. n. 449 del 2007, art. 17. La C.T.P. di Savona accolse la domanda di rimborso con sentenza del 11.5.2009, ma la C.T.R. della Liguria, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Dogane ed in riforma della prima decisione, la respinse con sentenza del 21.12.2011.
Enel s.p.a. ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 17, commi 29-33, in combinato disposto con il D.P.R. n. 416 del 2001, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente l’erroneità della decisione d’appello, nella parte in cui è stata esclusa la portata retroattiva del regolamento in rubrica, giacchè la legge istitutiva del tributo recava tutti gli elementi necessari per la sua applicazione. In realtà, sostiene la società, la L. n. 449 del 1997, pur disciplinando la base imponibile, non chiariva il metodo di misurazione delle emissioni di ossidi di azoto, sicchè occorreva attendere le disposizioni regolamentari, e l’adempimento effettuato nelle more non poteva che essere effettuato a titolo meramente provvisorio, come può evincersi anche dalla nota ministeriale del 2.2.1998.
1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che, anche ad escludere la fondatezza della propria tesi, la C.T.R. avrebbe comunque dovuto esaminare gli altri motivi di ricorso, ritenuti assorbiti dalla C.T.P. e da essa società riproposti in appello. Ma essi non sono stati invece minimamente esaminati.
2.1 – Il primo motivo è infondato.
E’ ormai largamente affermato il principio per cui “La tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOX), istituita con L. n. 449 del 1997, si applica a decorrere dalla data prevista dalla legge istitutiva (1 gennaio 1998), in quanto contiene una compiuta predeterminazione degli elementi costitutivi della fattispecie impositiva, ed il regolamento attuativo da essa previsto, emesso a distanza di tre anni (D.P.R. n. 416 del 2001), non ha efficacia retroattiva, neanche in relazione ai criteri di quantificazione delle somme dovute, sia perchè la legge qualifica come meramente “applicative” le emanande norme regolamentari, sia perchè a queste ultime non può attribuirsi esplicazione di effetti in violazione del principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all’art. 11 preleggi,” (da ultimo, Cass. n. 21867/2018; sulla specifica valenza – non ostativa all’affermazione di detto principio – della nota ministeriale del 2.2.1998, v. in particolare, in motivazione, Cass. n. 2850/2012, che prende in considerazione anche l’annualità 1999, oggetto del caso che occupa).
La sentenza impugnata è quindi esente da ogni censura in proposito.
3.1. – Il secondo motivo è parimenti infondato.
La società ricorrente si duole del fatto che, non avendo l’U.T.F. di ***** comunque contestato il suo operato, procedendo all’accertamento nel termine di decadenza di 5 anni, ai sensi del T.U. accise, art. 5, deve ritenersi consolidato il proprio diritto di credito derivante dalla dichiarazione di consumo presentata, tanto più che lo stesso U.T.F., con nota del 27.11.2003, aveva espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di rimborso, per l’importo di Euro 1.424.949,00. Sul punto, secondo la società, la C.T.R. avrebbe omesso ogni valutazione e decisione, tuttavia necessaria una volta esclusa la valenza retroattiva del D.P.R. n. 416 del 2001.
In proposito, si osserva che, in realtà, con l’impugnata decisione, la C.T.R. ha pronunciato anche sulla superiore questione; infatti, negando il rimborso richiesto da Enel, il giudice d’appello ha implicitamente negato la sussistenza del relativo diritto per ogni altra ragione giuridica. Ne deriva che alcuna omissione di pronuncia può configurarsi nella specie.
4.1 – In definitiva, il ricorso è respinto. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità.
In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
Rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 12 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019