LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21449-2019 proposto da:
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVAREILA;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO *****, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DELLE CINQUE GIORNATE 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MERLINI, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –
avverso l’ordinanza n. 17255/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 27/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2019 dal Presidente e Relatore Dott. CHINDEMI DOMENICO.
RILEVATO
che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 17255/2019. pubblicata in data 27 giugno 2019 (camera di consiglio in data 27 febbraio 2019), accoglieva il ricorso, proposto da Roma Capitale nei confronti dell’Istituto ***** (di seguito Istituto) cassando con rinvio la sentenza della CTR Lazio che, confermando la sentenza della CTP Roma, aveva accolto l’originario ricorso dell’Istituto avverso l’avviso di accertamento riguardante l’omesso versamento dell’ICI per l’anno 2007;
osservato che con nota in data 22 luglio 2019 il Direttore della Cancelleria della V sezione civile della S.C. segnalava che in data 5 giugno 2019 il difensore dell’Istituto aveva depositato istanza di sospensione in adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018;
rilevato che per mero errore tale segnalazione, pervenuta dopo la camera di consiglio (27 febbraio 2019) non è stata presa in considerazione con conseguente pubblicazione della sentenza, mentre il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso ai sensi della citata L. n. 136 del 2018;
vista la memoria adesiva del difensore dell’Istituto;
ritenuto che, pertanto, in ragione della mera anzidetta omissione, occorre correggere l’ordinanza n. 17255/2019 pubblicata in data 27 giugno 2019 nella parte in cui accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla CTR Lazio, disponendo la sospensione del giudizio, sostituendo la relativa motivazione e il dispositivo con i seguenti:
“rilevato che il difensore dell’Istituto ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni nella 1. 17.12.2018 n. 136. cui consegue che il processo, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, resti sospeso fino al 31 dicembre 2020.
P.Q.M.
La Corte sospende il processo fino al 31 dicembre 2020 e rinvia la causa a nuovo ruolo”;
ritenuto che nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
P.Q.M.
dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 17255/2019 pubblicata in data 27 giugno 2019 venga corretta, nel dispositivo e nella motivazione, come segue: a) dopo la locuzione “considerato che” sostituire la relativa motivazione e il dispositivo con: “rilevato che il difensore dell’Istituto ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, cui consegue che il processo. ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, resti sospeso fino al 31 dicembre 2020.
P.Q.M.
La Corte sospende il processo fino al 31 dicembre 2020 e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019