LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – rel. Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3502-2019 proposto da:
F.V., difensore della società ITC CERAMICHE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 33229/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 21/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2019 dal Presidente Relatore Dott. MOCCI MAURO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la ITC Ceramiche s.p.a. ha proposto ricorso per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 33229/2019 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell’avvocato F.V. che ne aveva fatto espressa richiesta;
letto l’art. 391 bis c.p.c.;
rilevato che l’istanza è fondata;
ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove leggesi “condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 10.000 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge”; debba leggersi ed intendersi: “condanna la parte soccombente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 10.000 per compensi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge con distrazione in favore dell’avv. F.V. antistatario”.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019