LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21182-2018 proposto da:
D.V.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO IROLLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;
– resistente –
avverso la sentenza n. 373/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.
RILEVATO
che:
D.V.M. aveva impugnato la sentenza n. 373/2018 con la quale il tribunale di Napoli Nord aveva rigettato, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., la domanda diretta all’accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile alla pensione di inabilità. Il Tribunale aveva ritenuto non presenti valide ragioni di rinnovo della ctu già espletata nella prima fase, in quanto non rappresentati errori di valutazione diagnostica ma solo dissenso rispetto alla stessa, ed aveva poi ritenuto inapplicabile al procedimento in esame il disposto dell’art. 149 disp. att. c.p.c..
Avverso detta decisione la D.V. aveva proposto ricorso affidato a due motivi.
L’Inps rimaneva intimato.
Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
Che:
1) Con il primo motivo era denunciata la violazione e/o falsa applicazione nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 445 bis c.p.c., alla L. n. 118 del 1971, art. 12, D.M. Sanità, 5 febbraio 1992, per non aver, il tribunale, considerato i vizi motivazionali e valutativi del ctu, denunciati da parte ricorrente.
2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 disp. attuaz. c.p.c. e dell’art. 445 bis c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver, il tribunale, escluso l’applicabilità al procedimento in oggetto, dell’art. 149 disp. attuaz. c.p.c., e, quindi, la possibilità di far valere gli aggravamenti delle patologie denunciate, determinatisi successivamente alla introduzione del giudizio.
Risulta preliminare rilevare che con ordinanza interlocutoria n. 20815/2019 è stata rimessa, per ragioni nomofilattiche, alla IV Sezione controversia relativa alla applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 149 disp. attuaz. c.p.c. al procedimento regolato dall’art. 445 bis c.p.c. La presente controversia, in cui egualmente si discute di tale profilo di applicabilità, deve quindi essere rinviata a nuovo ruolo, in attesa della decisione della IV Sezione.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione della Sezione IVA.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019