LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20067 – 2018 R.G. proposto da:
B.A. – c.f. ***** – elettivamente domiciliato in Roma, alla via Golametto, n. 4, presso lo studio dell’avvocato Giovambattista Ferriolo e dell’avvocato Ferdinando Emilio Abbate che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. 80184430587 – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
RESISTENTE avverso il decreto della corte d’appello di Perugia n. 7/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con decreto dei 6.11.2017/8.1.2018 la corte d’appello di Perugia, in accoglimento del ricorso ex lege n. 89 del 2001, proposto da B.A., condannava il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente, a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata del giudizio “presupposto” (del pari ex lege n. 89/2001), la somma di Euro 959,00, oltre interessi; condannava altresì il Ministero della Giustizia a pagare all’avvocato Giovambattista Ferriolo ed all’avvocato Ferdinando Emilio Abbate, difensori anticipatari del B., le spese di lite, liquidate in Euro 210,00, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e cassa come per legge.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso B.A.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Il Ministero della Giustizia si è costituito ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., comma 2, e dell’art. 91 c.p.c., in relazione al D.M. n. 55 del 2014.
Deduce che la corte di Perugia, in rapporto al quantum – Euro 959,00 – dell’indennizzo liquidato e dunque allo scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), ha liquidato i compensi in misura inferiore ai minimi.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Sussiste la denunciata violazione dei minimi tariffari, anche a tener conto delle diminuzioni massime, di cui al D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, dei valori medi di cui al prospetto n. 12 – giudizi innanzi alla corte d’appello – delle tabelle allegate al medesimo D.M. n. 55 del 2014 (non si applica al caso di specie, ratione temporis, il D.M. 8 marzo 2018, n. 37, pubblicato in G.U. n. 96 del 26.4.2018).
Difatti, alla stregua della tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55 del 2014 (giudizi innanzi alla corte d’appello) ed in rapporto alla scaglione di riferimento (Euro 0,01 – Euro 1.100,00), i minimi si specificano come segue: fase di studio Euro 67,50, fase introduttiva Euro 67,50, fase istruttoria Euro 51,00, fase decisionale Euro 100,00.
Quindi i “minimi” sono pari ad Euro 286,00. Viceversa la corte di Perugia ha liquidato la minor somma di Euro 210,00.
In accoglimento del ricorso il decreto della corte di appello di Perugia n. 7 dei 6.11.2017/8.1.2018 va cassato con rinvio alla stessa corte in diversa composizione anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, sicchè è inapplicabile il D.P.R. cit., art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto della corte di appello di Perugia n. 7 dei 6.11.2017/8.1.2018; rinvia alla stessa corte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019