LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28211 – 2018 R.G. proposto da:
S.A., C.C., D.M.C., M.A., G.M..
RICORRENTI
contro
MINISTERO della GIUSTIZIA – c.f. ***** – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 452 del 22.5.2018 della corte d’appello di Messina;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2019 dal consigliere Dott. Abete Luigi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO S.A., C.C., D.M.C., M.A. e G.M. hanno notificato in data 17.7.2018 al Ministero della Giustizia ricorso per cassazione avverso il decreto del 22.5.2018 della corte d’appello di Messina, sezione “equa riparazione”.
Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.
Il ricorso è improcedibile.
Invero il ricorso per cassazione non risulta depositato a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
Più esattamente la cancelleria in data 11.10.2018 ha certificato che il ricorso avverso il decreto n. 452/2018 della corte d’appello di Messina non è stato, nel periodo compreso tra il 17.7.2018 e l’11.10.2018, “iscritto a ruolo”.
Cosicchè rileva l’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (cfr. Cass. (ord.) 26.10.2017, n. 25453; cfr. Cass. (ord.) 24.5.2013, n. 12894, secondo cui l’omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c. ne comporta l’improcedibilità, rilevabile anche di ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, atteso che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c. – di non rilevabilità della nullità di un atto per avvenuto raggiungimento dello scopo attiene esclusivamente alle ipotesi di inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate disposizioni).
In dipendenza della declaratoria di improcedibilità del ricorso M.A., S.A., C.C., D.M.C. e G.M. vanno in solido condannati a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio.
La liquidazione segue come da dispositivo (si tenga conto che, in sede di condanna del soccombente al rimborso delle spese del giudizio a favore di un’amministrazione dello Stato – nei confronti del quale vige il sistema della prenotazione a debito dell’imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario – riguardo alle spese vive la condanna deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito: cfr. Cass. 18.4.2000, n. 5028; Cass. 22.4.2002, n. 5859).
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001. Il che rende inapplicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915).
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, M.A., S.A., C.C., D.M.C. e G.M., a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019